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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24845/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena e confermando anche la confisca di una somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. Il difensore ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca: ha sostenuto che il denaro era stato valorizzato come possibile provento di attività di spaccio, ma l'imputato era stato condannato solo per detenzione e non per cessione; che l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 non sarebbe applicabile all'ipotesi lieve di cui al comma 5; che non sarebbe utilizzabile nemmeno l'art. 240 c.p., mancando un nesso diretto tra il denaro e il reato contestato; che, infine, la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata inconferente o comunque assente anche rispetto all'art. 240-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro. Ha ritenuto che, per il reato di mera detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto non può essere confiscato ai sensi dell'art. 240 c.p., perché tale confisca presuppone che il bene costituisca profitto del reato per cui si procede; parimenti non è applicabile, per identica ratio, la confisca prevista dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, che opera invece per l'ipotesi di cessione. La Corte ha aggiunto che la confisca per sproporzione è astrattamente possibile solo ricorrendo i presupposti dell'art. 240-bis c.p., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, ma tali presupposti non erano stati accertati. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto. È stata invece resa irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione incriminatrice applicata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente in ipotesi lieve; la condanna su tale titolo resta ferma.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Non è applicabile alla mera detenzione illecita ai fini della confisca del denaro, perché la norma opera per il profitto/prodotto del reato per cui si procede e, per ratio, per la cessione di stupefacenti, non per il solo possesso.

  • art. 240 c.p.

    La confisca ordinaria richiede che il bene costituisca profitto del reato per cui vi è condanna; non è sufficiente che il denaro sia asseritamente proveniente da pregresse condotte illecite estranee al fatto giudicato.

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca per sproporzione è astrattamente utilizzabile anche in materia di stupefacenti, ma solo se ne ricorrono i presupposti, che devono essere specificamente verificati.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma di rinvio che rende applicabile l'art. 240-bis c.p. ai reati in materia di stupefacenti.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Sono stati dedotti vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla statuizione di confisca.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non può essere disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. se non vi è un nesso diretto tra la somma e il reato per cui è intervenuta la condanna, nel senso che il denaro deve costituire profitto di quel medesimo reato.
  • La confisca prevista per il profitto del reato di stupefacenti non può essere estesa, per analogia o per medesima ratio, all'ipotesi di mera detenzione quando il denaro sia eventualmente riferibile a pregresse attività di cessione non contestate o non oggetto di condanna.
  • La confisca per sproporzione nei reati in materia di stupefacenti è possibile solo se vengono accertati i presupposti dell'art. 240-bis c.p., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990; in mancanza di tale verifica la statuizione ablativa non può reggere.
  • Quando la Cassazione rileva l'illegittimità della sola confisca, può annullare la sentenza limitatamente a tale capo, lasciando ferma l'affermazione di responsabilità e rinviando al giudice di merito per il nuovo esame del punto ablatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniConfisca
RamiStupefacentiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

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