Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46188/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cardile impugnava la condanna per avere installato, in qualità di titolare di un bar, un impianto di videosorveglianza senza preventiva autorizzazione, deducendo: (i) carenza di elementi essenziali per la fattispecie contestata (non è stato accertato se vi fossero lavoratori subordinati nel locale e se l'impianto fosse idoneo a registrare o a svolgere controllo significativo sull'attività dei dipendenti); (ii) mancata valutazione della coscienza e volontà dell'imputata e della attendibilità del principale teste; (iii) eccessività della pena; (iv) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, perché la sentenza di merito è carente: non ha verificato se nel bar prestassero servizio lavoratori subordinati (requisito indispensabile per la configurabilità del reato) e non ha valutato se l'impianto implicasse un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa o fosse "riservato" per l'accertamento di gravi illeciti. Le ulteriori doglianze sono state assorbite. Non vi è stata una dichiarazione di proscioglimento sostanziale; il giudizio dovrà essere nuovamente svolto dal Tribunale devoluto.

Norme richiamate

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 4

    La Corte richiama l'art. 4 come norma regolatrice dell'uso di impianti audiovisivi da parte del datore di lavoro: la sua violazione è rilevante penalmente solo se l'impianto incide sul controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; pertanto occorre accertare la presenza di lavoratori e l'effettiva natura del controllo.

  • D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 15 (disposizione incriminatrice richiamata)

    Secondo la Corte l'art. 15 del d.lgs. 101/2018 costituisce la base incriminatrice che integra la violazione dell'art. 4 dello Statuto: va interpretato in relazione all'effettivo controllo esercitabile sugli addetti e alla presenza di lavoratori.

  • Legge n. 101/2018 e D.lgs. n. 196/2003, art. 171

    La disciplina della privacy e le sanzioni penali richiamate richiedono, per la configurabilità del reato, che l'impianto non sia meramente destinato alla tutela del patrimonio e che non sia "riservato" per accertare gravi illeciti; la Corte evidenzia la giurisprudenza in tal senso.

  • Codice penale, art. 131-bis (causa di non punibilità per particolare tenuità)

    Il motivo relativo alla particolare tenuità è stato assorbito dalla Corte, che non si è pronunciata nel merito perché ha disposto il rinvio per un nuovo esame complessivo dei fatti; resta valutazione del giudice di merito nel nuovo processo.

  • Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d)

    Norma procedurale richiamata per disporre il rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice (diversa persona fisica) a seguito dell'annullamento.

Massime di principio

  • Per la configurazione del reato collegato all'installazione di impianti audiovisivi dal datore di lavoro è indispensabile accertare la presenza di lavoratori subordinati nel luogo sorvegliato: senza tale elemento l'ipotesi penale non regge.
  • Non è sufficiente dimostrare la mera installazione di telecamere: il giudice deve valutare se l'impianto consente un "significativo controllo" sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa o se è strettamente funzionale alla tutela del patrimonio o "riservato" per investigare gravi illeciti; solo il primo caso integra la rilevanza penale.
  • In processi che coinvolgono videosorveglianza, la documentazione e i fatti istruttori devono chiarire se vi è registrazione, la finalità dell'impianto, la sussistenza di lavoratori e l'eventuale accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell'Ispettorato; lacune probatorie possono comportare annullamento e rinvio.
  • Le censure sulla proporzionalità della pena e sulla particolare tenuità del fatto possono essere rilevanti, ma il loro esame può essere assorbito se il giudice di legittimità rileva vizi istruttori tali da rendere necessaria una nuova valutazione di merito.
  • In contesti simili, chi difende l'imputato dovrebbe focalizzarsi sull'accertamento dell'assenza di lavoratori o sulla natura esclusivamente protettiva/"riservata" dell'impianto; l'accusa deve invece dimostrare l'effettivo e significativo controllo esercitato sulle attività dei dipendenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.