Sentenza del 03/04/2019 n. 1967 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
CLASSAMENTO IMMOBILI - Rettifica rendita catastale - Caratteristica immobile - Verifiche per microzone - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rettifica del classamento e della rendita catastale, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto indicare e valutare in modo puntuale le caratteristiche specifiche dell'immobile. La rettifica era stata adottata nell'ambito della revisione del classamento catastale per microzone ai sensi dell'art. 1, commi 335-339, della legge n. 311/2004.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che, quando la rettifica deriva dalla rivalutazione del classamento dell'intera microzona, la motivazione dell'atto non deve necessariamente descrivere dettagliatamente le caratteristiche tecniche e individuali dell'immobile. La procedura mira a ridurre la sperequazione tra valori catastali e valori commerciali e non costituisce, di per sé, un atto di imposizione fiscale. Il contribuente che intenda opporsi deve dimostrare che il proprio immobile presenta caratteristiche specifiche tali da renderlo estraneo o non comparabile rispetto alla riclassificazione della microzona.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 335-339
Revisione del classamento catastale delle unità immobiliari site in microzone caratterizzate da significativo scostamento tra valori medi di mercato e valori medi catastali.
La norma consente la revisione del classamento sulla base di una valutazione riferita alla microzona nel suo complesso. In tale contesto, la motivazione può fondarsi sulle caratteristiche della microzona e sulla necessità di riequilibrare i valori catastali, senza richiedere necessariamente una dettagliata indicazione delle caratteristiche individuali dell'immobile.
Cassazione civile, sentenza n. 21923/2012
Il provvedimento interviene per eliminare o abbattere la sperequazione tra il valore catastale e quello commerciale.
La revisione del classamento per microzone ha natura catastale e perequativa, non essendo direttamente un atto di imposizione fiscale. L'onere del contribuente consiste nel provare le peculiarità dell'immobile che ne giustificherebbero l'esclusione dalla riclassificazione.
Massime di principio
- In caso di revisione catastale basata sulla microzona, la motivazione dell'atto può riferirsi alla situazione complessiva della zona e non deve necessariamente contenere una descrizione analitica di ogni caratteristica dell'immobile.
- La procedura di riclassamento per microzone è finalizzata a riallineare i valori catastali ai valori di mercato e non equivale, di per sé, a un autonomo atto impositivo.
- Per contestare efficacemente la riclassificazione, il contribuente deve allegare e dimostrare elementi concreti e specifici che rendano il proprio immobile diverso o non comparabile rispetto agli immobili della microzona.
- La contestazione generica dell'insufficienza della motivazione o della mancata considerazione delle caratteristiche individuali dell'immobile può non essere sufficiente quando l'atto è fondato su una procedura generale di revisione della microzona.
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