Sentenza del 22/03/2021 n. 1628 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Attestazione di conformità - Deposito - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disciplina dell'attestazione di conformità tra l'atto depositato in giudizio e l'atto notificato: va valutato se la mancata attestazione comporti automaticamente l'inammissibilità del ricorso/appello oppure se sia necessario che vi sia una effettiva difformità tra l'atto depositato e quello notificato. Si verifica inoltre l'effetto della contumacia della controparte sulla rilevanza della mancata attestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'inammissibilità, non basta la sola mancanza dell'attestazione di conformità: occorre invece che sussista una effettiva difformità tra l'atto depositato e quello notificato. Tale difformità può essere accertata d'ufficio dal giudice in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la parte resistente è contumace, la mancata attestazione di conformità costituisce di per sé causa di inammissibilità. Richiamate le pronunce di cassazione (ex multis Cass. nn. 4615/08, 6677/17, 11637/17).
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 22, comma 3
L'art. 22(3) impone l'attestazione di conformità tra l'atto depositato e quello notificato; tuttavia la sua violazione non determina automaticamente inammissibilità salvo che non emerga una effettiva difformità accertabile anche d'ufficio. In caso di contumacia della controparte, invece, la mancanza dell'attestazione è causa di inammissibilità.
d.lgs. 546/92, art. 53
L'art. 53 (sul giudizio d'appello) richiama il principio di cui all'art. 22: la regola relativa all'attestazione di conformità si applica anche all'appello, con le stesse conseguenze interpretative sui profili di ammissibilità.
Massime di principio
- L'assenza formale dell'attestazione di conformità non deve essere automaticamente considerata causa di inammissibilità: il giudice deve verificare se esista una concreta difformità tra l'atto depositato e quello notificato.
- Il giudice può rilevare d'ufficio la difformità tra gli atti quando manca l'attestazione; se non emerge alcuna difformità sostanziale, il processo continua normalmente.
- Se la parte resistente è contumace la mancata attestazione va considerata più gravemente: in tale ipotesi l'assenza dell'attestazione costituisce di per sé motivo di inammissibilità.
- In fase di presentazione di ricorso o appello è comunque buona prassi per il ricorrente allegare sempre l'attestazione di conformità e copia conforme dell'atto notificato per evitare rischi procedurali, soprattutto in presenza di contumacia dell'Amministrazione.
- La regola si applica sia al primo grado che al giudizio d'appello (art. 53 richiamando art. 22), quindi va curata la documentazione già in fase di deposito dell'impugnazione.
- In caso di contestazione sulla conformità, la parte che eccepisce la difformità deve indicare specificamente le discrepanze; il giudice valuterà se le difformità sono tali da rendere inammissibile l'atto.
- Nel dubbio procedurale è utile documentare tempestivamente le ragioni dell'assenza dell'attestazione (es. impossibilità materiale) e invitare il giudice ad ammettere l'integrazione quando la difformità non è rilevante ai fini della decisione.
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