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Sentenza

Sentenza n. 4557/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 60/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 16.01.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 60/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero ad accreditare complessivi 1.000 euro. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo nonostante la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, chiedendo l’accredito di 1.000 euro, gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto nei limiti del titolo. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la corretta notificazione telematica al Ministero presso la sede reale e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare al docente 1.000 euro sulla carta elettronica, secondo le modalità del titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha respinto la richiesta di interessi: il titolo civile non li aveva riconosciuti e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il giudicato con una statuizione cognitoria su una componente del credito non decisa dal giudice del lavoro. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni e non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    La pretesa fatta valere è fondata limitatamente alla parte relativa alla richiesta di accredito della somma dovuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito quale contributo alla formazione professionale del ricorrente – ovvero l’importo di euro 1.000,00 per le annualità scolastiche indicate in sentenza – essendo sorretta da idonea documentazione, non contrastata dall’Ente debitore e fondata su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato, qui limitatamente all’accredito del beneficio monetario riconosciuto dal titolo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La citata disposizione di legge – che trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza in considerazione della sua natura di strumento di esecuzione forzata allorquando “l'oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate da un giudicato” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22.05.2014, n. 2654) e nelle ipotesi in cui “l'esecuzione può avvenire nelle forme ordinarie disciplinate dal codice di procedura civile o nelle forme specifiche regolate dal codice del processo amministrativo” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13.06.2013, n. 3293) – intende consentire all'amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale ad essa assegnato, prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio dispese processuali.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all’azione di ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato; la notificazione del titolo consente all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Difatti, sebbene detta disposizione imponga al giudice di riconoscere d’ufficio gli accessori sulla somma liquidata, quali componenti dell’importo complessivamente dovuto, la mancanza di una statuizione espressa sul punto all’interno della pronuncia giudiziaria non può ritenersi “assorbita” nella portata applicativa del giudicato.

    Anche ipotizzando l’applicabilità della disciplina degli accessori ai crediti di lavoro, gli interessi non espressamente riconosciuti nel titolo non possono essere aggiunti in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza diretto a eseguire un giudicato relativo a un’obbligazione pecuniaria; la notificazione del titolo all’amministrazione serve a consentirle di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima dell’avvio dell’esecuzione giudiziale.
  • In sede di ottemperanza il giudice assicura l’esecuzione del contenuto del giudicato, ma non può integrare un titolo del giudice ordinario riconoscendo componenti del credito, quali gli interessi, sulle quali il giudice della cognizione non si è pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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