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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28396/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere dopo la sentenza di condanna (anni 16) per concorso in tentata rapina aggravata e concorso anomalo in omicidio, deducendo: erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.; motivazione manifesta illogicità e contraddittorietà; assenza di pericolo concreto e attuale di reiterazione (la presunzione di pericolosità ai sensi dell'art. 275, comma 3, non sarebbe applicabile alla dedotta consuetudine ai reati contro il patrimonio; lavoro stabile come bracciante) e di pericolo di fuga (spostamento in Albania avvenuto da persona libera, incidente stradale che impediva la fuga, contatti con il difensore). Si contestava inoltre la mancata valutazione del tempo trascorso e l'assenza di elementi recenti a sostegno dei pericula libertatis.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la possibilità di emettere una nuova misura cautelare dopo la sentenza di condanna e ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa la persistenza delle esigenze cautelari: la condotta dell'imputato (dedizione a reati contro il patrimonio, comportamento violento al fermo, allontanamento in Albania), la mancata indicazione di un domicilio idoneo e l'entità della pena inflitta giustificano il pericolo di fuga; la qualificazione come concorso anomalo giustifica la prevedibilità dell'evento letale e la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3 e comma 1-bis)

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di condanna, specie per reati gravi indicati dal comma 3, legittima la presunzione di persistenza della pericolosità e che l'esame delle esigenze cautelari (comma 1-bis) deve tenere conto dell'esito del procedimento e degli elementi sopravvenuti; la misura cautelare non è esclusa da un precedente giudicato cautelare favorevole.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che elenca le esigenze cautelari (tra cui pericolo di fuga e di reiterazione); la Corte ha valutato che tali esigenze sussistono nel caso concreto in base agli elementi fattuali e alla sentenza di condanna.

  • art. 116 cod. pen. (concorso anomalo)

    Il concorso anomalo implica che il concorrente poteva prevedere l'evento letale; la Corte ha ritenuto correttamente che tale figura giuridica consente di tratteggiare la prevedibilità dell'omicidio come sviluppo logicamente prevedibile dall'azione concordata.

  • art. 720 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento per l'arresto e l'esecuzione di provvedimenti in sede internazionale; nel caso è stato richiamato per le ricerche e l'arresto dell'imputato in Albania.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione come principio secondo cui il tempo trascorso è un elemento da considerare nella valutazione delle esigenze cautelari ma non decisivo da solo; la Corte conferma che la valutazione deve essere complessiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevista la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale comunicazione poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà.

  • art. 23 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. legge 18/12/2020 n.176

    Regola la trattazione orale e la rinuncia alla discussione; la Corte ha affermato l'irripetibilità dell'opzione per la trattazione orale e che la rinuncia in prossimità dell'udienza non può trasformare il rito in cartolare.

Massime di principio

  • Una sentenza di condanna costituisce "fatto nuovo" che legittima la nuova valutazione delle esigenze cautelari e può giustificare l'adozione di custodia in carcere anche se una precedente misura cautelare era stata annullata.
  • La presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. è rilevante quando la condanna riguarda reati gravi (anche il concorso anomalo in omicidio): il giudice può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione senza limitarsi al solo tempo trascorso dai fatti.
  • Il pericolo di fuga può essere fondato su un'accertata condotta di sottrazione alla giustizia (es. spostamento all'estero, resistenza, attività di occultamento), integrato dall'entità della pena; non è necessario che vi siano atti materiali immediati di fuga, basta un giudizio prognostico ancorato a elementi concreti e recenti.
  • Misure meno afflittive (es. custodia domiciliare rafforzata) possono essere appropriate per il rischio di reiterazione solo se esistono elementi concreti e un domicilio idoneo effettivamente indicato; l'assenza di un domicilio idoneo esclude tale alternativa.
  • La motivazione del giudice di riesame deve essere valutata in termini di correttezza logica: censure che richiedono una radicale rivalutazione delle prove e delle circostanze non sono idonee a superare la valutazione del giudice cautelare quando questa sia congrua e ancorata a elementi concreti.
  • La rinuncia tardiva alla discussione orale non può trasformare automaticamente il rito in scritto, perché l'opzione per l'udienza è irretrattabile per tutela del contraddittorio.

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