Cassazione Penale, Ordinanza n. 39621/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato, che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati e rideterminato la pena complessiva, è rimasto pertanto fermo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Lecce, pronunciata quale giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di più sentenze e aveva rideterminato la pena complessiva in anni ventidue, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Con il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sono state dedotte asserite violazioni di legge e vizi di motivazione nella determinazione del reato più grave e degli aumenti per continuazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva individuato correttamente il reato più grave in applicazione dell'art. 187 disp. att. c.p.p., aveva preso le mosse dalla pena inflitta per il capo 1 della sentenza sub 2, al lordo della riduzione per il rito, aveva ritenuto congrui e mantenuto fermi gli aumenti per la continuazione interna già stabiliti dal giudice di cognizione e aveva poi calcolato specificamente gli aumenti relativi alle sentenze sub 1 e 2. La richiesta del ricorrente si risolveva, secondo la Corte, in una mera diversa valutazione della commisurazione della pena, priva di specifiche violazioni di legge e dunque espressiva di mero dissenso.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma posta a base del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e della conseguente rideterminazione della pena complessiva.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È la disposizione richiamata per dedurre violazioni di legge come motivo di ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È la disposizione richiamata per dedurre vizi di motivazione come motivo di ricorso per cassazione.
art. 187 disp. att. c.p.p.
Viene indicata come criterio seguito per individuare il reato più grave ai fini del calcolo della pena in continuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p., l'individuazione del reato più grave e il calcolo degli aumenti per continuazione sono censurabili in cassazione solo se si allegano specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali effettivi; non è sufficiente esprimere un mero dissenso sulla commisurazione della pena.
- Quando il giudice dell'esecuzione richiama il criterio dell'art. 187 disp. att. c.p.p. e spiega di aver preso le mosse dalla pena base del reato più grave, l'operazione di rideterminazione della pena è sorretta da motivazione adeguata se gli aumenti risultano coerenti con i titoli di reato considerati.
- La richiesta di una diversa quantificazione degli aumenti per continuazione, in assenza di puntuali errori di diritto o di motivazione, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione ma si risolve in una critica di merito non sindacabile.
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