Sentenza n. 69/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il nominativo degli odierni ricorrenti; - del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0030311 del 14.10.2024; - della graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede gli odierni ricorrenti; - del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035054 del 15.11.2024; - del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035859 del 22.11.2024; - della seconda graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; - dell’Avviso prot. n. AOODRCAL0036535 del 27 novembre 2024 con il quale è stato reso noto l’avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A022, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; - dell’avviso recante “Immissioni in ruolo personale docente Scorrimento delle graduatorie di merito di cui al DD. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per nomine con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio nel medesimo anno scolastico” (Prot. AOODRCAL0037264 del 04.12.2024) nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; - dell’avviso prot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, con cui la Commissione ha disposto l’individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; - dell’elenco degli aspiranti docenti, di cui all’avviso rot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; - del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; Nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 25\2\2025: per l’annullamento, - del Decreto del Ministero intimato, n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039495 del 30 dicembre 2024 e la relativa graduatoria allegata, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti; - dell’Avviso n. prot. 39500 del 30 dicembre u.s. della p.a., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzato all’immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti; - dell’Avviso prot. n. 39361 del 27 dicembre 24 con cui la p.a. ha disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzate all’immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti; - del Decreto n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039356 del 27 dicembre 2024, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti; - del Decreto ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039293 del 24 dicembre 2024, con cui la p.a. ha approvato l’integrazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti; - del Decreto ministeriale n. prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039029 del 20 dicembre 2024 del Ministero dell’istruzione e del Merito, U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I – Settore III, e le relative graduatorie allegate, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti; - del Decreto Ministeriale n. prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038765 del 18 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti; - del Decreto Ministeriale n. prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038546 del 17 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla parte ricorrente e allo stato non conosciuto; Nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale; Nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale dei candidati idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito, successive rettifiche, atti di scorrimento e immissione in ruolo relativi al concorso per la classe A022 in Calabria, nella parte in cui non includevano né indicavano la posizione dei ricorrenti idonei non vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, anche con motivi aggiunti, gli atti di formazione, approvazione, rettifica e scorrimento della graduatoria del concorso per la classe A022, deducendo la violazione del d.lgs. 33/2013, della lex specialis e dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. La censura centrale riguardava l'omessa pubblicazione di una graduatoria contenente anche gli idonei non vincitori, ritenuta lesiva dell'interesse a conoscere la propria posizione, le eventuali chance di assunzione e la possibilità di scorrimento. È stato chiesto l'annullamento degli atti e il risarcimento in forma specifica, mediante inserimento in graduatoria con il punteggio e la posizione spettanti e adozione dei provvedimenti conseguenti, anche assunzionali. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo per difetto di omogeneità delle posizioni e l'assenza di conflitto, nonché la carenza di interesse concreto e attuale, contestando comunque nel merito la fondatezza delle censure. Due ricorrenti hanno rinunciato al ricorso nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei due ricorrenti che avevano formalmente rinunciato. Nei confronti degli altri ricorrenti ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., rilevando che non era stata dimostrata né l'omogeneità delle posizioni necessaria per il ricorso collettivo né l'assenza di potenziali conflitti, e che mancava la prova di un interesse concreto e attuale: i ricorrenti non avevano dimostrato la prossimità dei rispettivi punteggi a quello utile per l'immissione in ruolo. Ha inoltre osservato che l'eventuale scorrimento rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e non costituisce un diritto degli idonei. In ogni caso, il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito. L'art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. n. 73/2021 e l'art. 9 del D.D. n. 2575/2023 prevedono la formazione e pubblicazione della graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, con possibile integrazione in caso di rinunce, senza imporre la pubblicazione di un elenco degli idonei non vincitori. L'idoneità deriva dal superamento del punteggio minimo ed è verificabile nell'area personale della procedura; la mancata pubblicazione dell'elenco non impedisce né gli eventuali scorrimenti né la conoscenza della posizione individuale. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso per verificare punteggio e scorrimenti, mentre l'Amministrazione può rendere disponibile anche volontariamente la graduatoria degli idonei. La disciplina è stata ritenuta ragionevole e coerente con le esigenze di celerità delle procedure concorsuali connesse al PNRR, senza violazione dei principi di trasparenza o di norme costituzionali e sovranazionali. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disposizione impone la formazione e pubblicazione della graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso e consente l'integrazione in caso di rinunce, ma non impone la pubblicazione di una graduatoria contenente tutti gli idonei non vincitori.
art. 9 D.D. n. 2575/2023
La disciplina concorsuale attuativa prevede la pubblicazione della graduatoria dei vincitori, non di un elenco degli idonei non vincitori, in conformità all'art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. n. 73/2021.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente la dichiarazione di inammissibilità quando difettano le condizioni dell'azione, tra cui l'interesse concreto e attuale, nonché i presupposti del ricorso collettivo.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti che hanno rinunciato.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso, che ha determinato l'estinzione del giudizio nei confronti dei rinuncianti.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dai ricorrenti per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma la domanda non è stata accolta per l'inammissibilità e infondatezza delle pretese principali.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per assenza di fumus boni iuris e periculum in mora; il pregiudizio dedotto era generico, non grave e non attuale.
d.lgs. 33/2013
La dedotta violazione degli obblighi di trasparenza non sussiste, poiché la normativa concorsuale speciale non imponeva la pubblicazione della graduatoria degli idonei non vincitori, restando possibile l'accesso agli atti.
Massime di principio
- Quando una disciplina concorsuale speciale impone la formazione della graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, senza prevedere espressamente la pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare una graduatoria integrale degli idonei; la mancata pubblicazione non viola, di per sé, i principi di trasparenza e pubblicità.
- L'idoneità concorsuale può essere desunta dal superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis e può essere verificata dal candidato attraverso gli strumenti individuali messi a disposizione dalla procedura; essa non comporta necessariamente il diritto alla pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei.
- L'integrazione o lo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei, salvo specifiche previsioni vincolanti, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e configura per il candidato una mera aspettativa all'assunzione, non un diritto immediatamente tutelabile.
- Il candidato che impugna l'omessa pubblicazione di una graduatoria degli idonei deve dimostrare un interesse concreto e attuale, anche mediante elementi che rendano plausibile la prossimità del proprio punteggio a quello utile per l'assunzione; la mera esigenza conoscitiva o la generica possibilità di future opportunità professionali non è sufficiente.
- La mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei non preclude agli interessati l'accesso agli atti per conoscere il proprio punteggio e gli eventuali scorrimenti; l'amministrazione può, in alternativa alla puntuale evasione delle richieste di accesso, mettere a disposizione degli interessati l'elenco degli idonei.
- Il ricorso collettivo è inammissibile se i ricorrenti non dimostrano l'omogeneità delle rispettive posizioni e l'assenza di potenziali conflitti, oltre alla sussistenza di un interesse concreto e attuale comune.
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