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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26337/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

A seguito di indagini della Guardia di Finanza su movimentazioni bancarie, l'amministrazione finanziaria notificava quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 1998, 1999, 2000 e 2001, contestando che versamenti e prelevamenti sui conti del contribuente fossero riferibili a operazioni imponibili non fatturate. Dopo un primo contenzioso sfociato in una precedente cassazione con rinvio, la CTR, in sede di rinvio, aveva riformato solo parzialmente la decisione di primo grado, riducendo la pretesa per tre annualità e confermandola per il 1998. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 10, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe contrastato il principio di diritto enunciato dalla Corte, omettendo di escludere dalla tassazione tutte le operazioni finanziarie non incidenti sul reddito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR aveva accertato in fatto che per il 1998 non risultavano operazioni di sconto non imponibili, mentre per gli anni successivi erano emerse operazioni di sconto specificamente indicate, idonee a incidere sulla quantificazione della pretesa. La Corte ha rilevato che il ricorrente mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che non aveva neppure chiarito quale fosse il principio di diritto asseritamente violato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sulla presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento fiscale

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base normativa per l'accertamento IVA fondato sui dati bancari

  • art. 10, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'irrilevanza di alcune operazioni ai fini impositivi

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte osserva che la censura non coglie la ratio decidendi

  • art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente nel formulare il motivo di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve investire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si limiti a prospettare una diversa lettura dei fatti o della prova è inammissibile o comunque infondata.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione solo con riguardo ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, ma conserva il potere di rivalutare i fatti già acquisiti e di apprezzare i fatti ulteriormente necessari in coerenza con tale principio.
  • In materia di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, la rilevanza fiscale delle operazioni va esclusa solo se il contribuente dimostra che esse sono riferibili a operazioni non imponibili o comunque estranee alla formazione del reddito; in difetto di tale prova, la presunzione fiscale può reggere.
  • La contestazione di operazioni bancarie come presuntivamente reddituali richiede una verifica fattuale delle singole movimentazioni; la qualificazione delle operazioni come non imponibili è questione di merito non rivedibile in cassazione se sorretta da accertamento congruo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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