Cassazione Civile, Sentenza n. 1206/2020 del 21/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
Il ricorrente, nominato consulente tecnico dal pubblico ministero in un procedimento penale per ipotesi di reato ambientale, aveva chiesto il rimborso integrale delle spese di laboratorio documentate. Il pubblico ministero aveva escluso tale rimborso nel liquidare le competenze; il consulente aveva quindi proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Il Tribunale di Vasto, con ordinanza depositata l’11 novembre 2015, aveva rigettato l’opposizione, rilevando che l’autorizzazione a servirsi di un laboratorio era sottoposta a vincoli non verificabili, che la fattura cumulava più attività e che il consulente non aveva fornito i chiarimenti richiesti dal pubblico ministero. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: contrasto insanabile nella motivazione circa l’autorizzazione e la necessità delle analisi; motivazione apparente e inconciliabile, anche per il richiamo a un decreto di liquidazione asseritamente immotivato sul mancato rimborso delle spese di analisi; omesso esame della documentazione relativa alla precedente valutazione del pubblico ministero sulla legittimità dei costi; violazione dell’art. 56 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il mancato rimborso, almeno parziale, di spese autorizzate; violazione delle regole sull’onere della prova in ordine all’indispensabilità delle analisi. La Corte ha rilevato d’ufficio che nel giudizio di opposizione non erano stati evocati gli indagati nominativamente indicati nel decreto di incarico.
La decisione
La Cassazione non ha deciso nel merito i cinque motivi concernenti la liquidazione delle spese. Ha rilevato d’ufficio un difetto di contraddittorio: poiché il procedimento penale riguardava indagati individuati e nominati nel decreto di incarico, questi erano litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla liquidazione, insieme al Ministero della Giustizia. L’eventuale condanna avrebbe infatti potuto porre a loro carico le spese anticipate dall’Erario. L’ordinanza è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Vasto, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame previa instaurazione del corretto contraddittorio. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Anche in relazione al procedimento penale – Cass. sez. 2 n. 10742/19 – l’indagato ovvero l’imputato sono parti necessarie del procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avviato dall’ausiliario del PM posto che, ad esito del procedimento in caso di condanna, lo stesso sarà gravato – D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 4 e 5 ed art. 535 c.p.p. – anche delle spese anticipate dall’Erario per l’espletamento delle indagini da parte del Magistrato.
Nel giudizio di opposizione proposto dall’ausiliario del pubblico ministero per la liquidazione del compenso, l’indagato o l’imputato individuato nel procedimento penale è parte necessaria, poiché può essere gravato delle spese anticipate dall’Erario in caso di condanna.
artt. 4 e 5 d.P.R. n. 115/2002
Anche in relazione al procedimento penale – Cass. sez. 2 n. 10742/19 – l’indagato ovvero l’imputato sono parti necessarie del procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avviato dall’ausiliario del PM posto che, ad esito del procedimento in caso di condanna, lo stesso sarà gravato – D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 4 e 5 ed art. 535 c.p.p. – anche delle spese anticipate dall’Erario per l’espletamento delle indagini da parte del Magistrato.
Le disposizioni richiamate concorrono a fondare la possibile imputazione all’indagato o imputato condannato delle spese anticipate dall’Erario; tale possibile incidenza giustifica la sua partecipazione necessaria al giudizio di opposizione.
art. 535 c.p.p.
Anche in relazione al procedimento penale – Cass. sez. 2 n. 10742/19 – l’indagato ovvero l’imputato sono parti necessarie del procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avviato dall’ausiliario del PM posto che, ad esito del procedimento in caso di condanna, lo stesso sarà gravato – D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 4 e 5 ed art. 535 c.p.p. – anche delle spese anticipate dall’Erario per l’espletamento delle indagini da parte del Magistrato.
In caso di condanna, l’imputato può essere gravato delle spese anticipate dall’Erario per le indagini; per questo deve partecipare al giudizio che determina il compenso dell’ausiliario, quando è individuato nel procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione promosso dall’ausiliario del pubblico ministero ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la determinazione del compenso, l’indagato o imputato nominativamente individuato nel decreto di incarico è litisconsorte necessario insieme al Ministero della Giustizia, poiché, in caso di condanna, può essere gravato delle spese anticipate dall’Erario per l’attività investigativa.
- Quando l’incarico dell’ausiliario riguarda un procedimento penale con indagati individuati e nominati nell’atto di nomina, l’opposizione sulla liquidazione del compenso deve essere proposta anche nei loro confronti; la mancata partecipazione comporta la cassazione del provvedimento e il rinvio per la ricostituzione del contraddittorio.
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