Ordinanza n. 2753/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio - inadempimento formatosi sulla istanza presentata al Comune di Procida, in data 22.09.2025, tesa ad ottenere la conclusione del procedimento teso all'emissione dei provvedimenti repressivi delle opere abusive perpetrate dai contro interessati, il tutto ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, ed in base al potere di vigilanza di cui all'art. 27 t.u. 380/2001; di tutti gli atti, connessi, conseguenti, presupposti e preparatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Ha rilevato la necessità di verificare l'integrità del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ordinando alla parte ricorrente di produrre la documentazione attestante il perfezionamento delle notifiche, in particolare le cartoline di ricevimento. Il deposito deve avvenire entro il 10 maggio 2026. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 26 maggio 2026.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 22 settembre 2025 diretta a ottenere la conclusione del procedimento repressivo di opere abusive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Procida, deducendo la mancata conclusione del procedimento avviato con istanza del 22 settembre 2025 e diretto all'adozione di provvedimenti repressivi nei confronti di opere abusive realizzate dai controinteressati, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 27 d.P.R. 380/2001. Nel corso del giudizio è emerso che la notifica del ricorso introduttivo nei confronti di due controinteressati era stata effettuata mediante spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento, ma non risultava documentato il perfezionamento della notificazione, non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Richiamato quale base dell'azione diretta a far accertare il silenzio-inadempimento e ottenere la conclusione del procedimento amministrativo.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento del potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio amministrativo, non risulti provato il perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti di uno o più controinteressati, il giudice deve verificare l'integrità del contraddittorio prima di definire la controversia.
- La produzione della cartolina di ricevimento o di altra documentazione idonea a comprovare il perfezionamento della notificazione può essere imposta alla parte ricorrente quale incombente istruttorio, con rinvio della trattazione a un'udienza successiva.
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