Cassazione Penale, Sentenza n. 41775/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato il riesame della misura degli arresti domiciliari. I motivi principali: (1) contestazione della competenza territoriale per presunta attrazione della competenza a favore del Tribunale di Napoli in ragione dell'aggravante di agevolazione mafiosa; (2) censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel procedimento 12256/2020 R.G.N.R., per mancata dimostrazione della connessione tra il reato per cui le intercettazioni furono autorizzate (estorsione aggravata) e il reato associativo contestato al Trojer; (3) violazione del principio di autonoma valutazione e mancata indicazione dei brani essenziali delle intercettazioni a fondamento della misura; (4) insufficienza e genericità degli indizi in relazione alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 c.p.; (5) vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c) e proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo (competenza territoriale) aspecifico e manifestamente infondato, confermando la competenza del Tribunale di Firenze basata sulla formulazione dell'imputazione e sulla valutazione dei giudici del riesame. Ha accolto invece i motivi relativi all'utilizzabilità delle intercettazioni (secondo e quarto motivo) ritenendo la motivazione del riesame carente e apodittica circa la sussistenza della connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; ha assorbito altri motivi connessi (terzo e quinto). Ha inoltre accolto il motivo relativo al pericolo di reiterazione (sesto motivo), rilevando carenza motivazionale sia sulla attualità del pericolo sia sulla scelta degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che sanziona la partecipazione ad associazione per delinquere; nel caso la misura è stata applicata al Trojer esclusivamente per questo reato (senza contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis nei suoi confronti), e la Corte valuta la utilizzabilità delle intercettazioni rispetto allo specifico reato contestato.
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante di agevolazione mafiosa: presente nell'imputazione per alcuni coindagati ma non contestata al Trojer per la misura, elemento rilevante ai fini della determinazione della competenza e della utilizzabilità delle intercettazioni.
art. 8 cod. proc. pen.
Riferimento normativo relativo alla determinazione della competenza territoriale; la Corte ricorda che la competenza si determina ex ante in base all'imputazione originaria e alle linee fattuali prospettate dal pubblico ministero.
art. 12 cod. proc. pen.
Disciplina la connessione tra reati ai fini della competenza e della utilizzabilità di atti investigativi: la Corte richiede che, per usare intercettazioni autorizzate per un reato in relazione a un 'diverso reato', si dimostri specificamente quale ipotesi di connessione sia stata ritenuta e con quali elementi fattuali.
artt. 266, 266-bis, 270, 271 e 380 cod. proc. pen.
Norme relative alle intercettazioni e alla loro utilizzazione: la Corte richiama che la utilizzabilità in rapporto a reati diversi da quelli per cui l'intercettazione è stata autorizzata va motivata e collegata a una connessione concreta e dimostrata.
art. 179 e art. 292, comma 2 lett. C) e comma 2‑quater cod. proc. pen.
Prevedono l'obbligo di indicare i brani essenziali delle intercettazioni a fondamento delle misure cautelari per consentire l'autonoma valutazione del giudice; la Corte riconosce la rilevanza di tale obbligo ma nel caso ha assorbito il motivo in ragione della decisione sull'inutilizzabilità complessiva delle intercettazioni.
art. 274, lett. C) cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di reiterazione come presupposto per le misure cautelari: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse insufficiente e meramente assertiva nel valutare l'attualità e la concretezza del pericolo.
art. 125 e art. 292 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione all'obbligo di motivazione: la Corte sottolinea che la motivazione deve esporre i presupposti fattuali e giuridici che giustificano la decisione, nonché rispondere alle censure difensive, pena la nullità o l'illegittimità per motivazione apparente.
Massime di principio
- La competenza territoriale si determina ex ante sulla base della formulazione dell'imputazione e delle linee fattuali prospettate dal pubblico ministero; contestazioni generiche sulla diversa competenza territoriale devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice e non sono sindacabili in Cassazione se fondate su rivalutazioni di merito.
- Le intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate per accertare altri reati solo se sussiste e viene adeguatamente motivata una connessione concreta tra i reati ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; affermazioni apodittiche sulla connessione sono insufficienti e comportano l'inutilizzabilità degli atti intercettivi.
- Il giudice cautelare deve indicare i brani essenziali delle intercettazioni che fondano la misura per consentire l'autonoma valutazione e il diritto di difesa; omissioni o riferimenti puramente formali possono integrare vizio se impediscono la verifica delle ragioni della decisione.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione richiede motivazione concreta e prognosi fondata su elementi specifici (modalità della condotta, personalità, contesto socio-ambientale, temporalità): valutazioni generiche o basate su mere affermazioni non reggono al sindacato di legittimità.
- La scelta di una misura cautelare detentiva deve essere adeguatamente giustificata rispetto alle alternative meno afflittive; il giudice deve esplicitare perché tali alternative non siano idonee a soddisfare le esigenze cautelari.
- La motivazione non può limitarsi a formule stereotipate: deve esporre i fatti specifici valorizzati e il nesso logico-normativo che conduce alla decisione, così da permettere il controllo in sede di impugnazione.
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