Cassazione Penale, Sentenza n. 36424/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/04/2022 con plurime censure: vizi di notifica (omessa notifica dell'estratto contumaciale e irregolarità nella citazione in appello in sede di rinvio), inutilizzabilità di alcune prove (e-mail e dichiarazioni raccolte in fase di indagine), errata valutazione e carenza/mancata motivazione circa la sussistenza del dolo eventuale e della prevedibilità del dissesto (bancarotta impropria da operazioni dolose), contestazione del concorso di alcuni amministratori nelle distrazioni patrimoniali (bancarotta fraudolenta per distrazione), vizi di motivazione nell'accertamento dei fatti e nella quantificazione del trattamento sanzionatorio (anche rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'applicabilità dell'indulto/pezzi di prescrizione). Alcuni ricorrenti deducono anche l'inidoneità probatoria di dichiarazioni predibattimentali e l'esclusione della rilevanza di elementi come la prosecuzione dei rapporti con Hewlett-Packard e gli aumenti di capitale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto, in gran parte, i ricorsi inammissibili o infondati. Sul piano processuale ha stabilito che: le eccezioni sulle notifiche (estratto contumaciale e citazioni) erano tardive e non fondate alla luce degli atti che dimostravano la conoscenza del procedimento; le e-mail e i documenti informatici sono acquisibili come documenti ai sensi del codice di rito e la loro utilizzabilità non è preclusa automaticamente; le dichiarazioni predibattimentali sono utilizzabili salvo che la parte non dimostri l'effetto pregiudizievole e l'incidenza decisiva della loro esclusione. Quanto al merito, la Corte ha richiamato e delimitato la cognizione rimessa alla Corte d'appello in seguito ai precedenti annullamenti: risultano già accertate la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e la qualificazione come operazioni dolose dei fatti di cui al capo B (truffa, poi prescritta), nonché la responsabilità di Lubrina e di Roveda per specifiche somme distratte. La Corte ha inoltre affermato che molte censure si riducono a una rivalutazione dei fatti e dell'attendibilità delle fonti, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo profili di illogicità o violazione di principio. Infine ha censurato parzialmente la motivazione della Corte territoriale in ordine alla determinazione della pena (mancata e sufficiente motivazione sul bilanciamento delle circostanze), ma nel complesso i ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili e la pronuncia di merito della Corte d'appello è stata confermata nei limiti del rinvio.
Norme richiamate
art. 598 cod. proc. pen.
L'omessa notifica dell'estratto contumaciale integra nullità a regime intermedio suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita; la Cassazione ha ritenuto l'eccezione tardiva nel caso concreto
art. 180 cod. proc. pen.
Termine per eccepire nullità; la Corte ha ritenuto che alcune eccezioni processuali non fossero state tempestivamente sollevate
art. 161, 163, 178, 179, 601 cod. proc. pen.
Norme richiamate con riferimento a modalità di notificazione e contumacia; la Corte ha valutato le notifiche nel contesto degli atti e delle comunicazioni agli avvocati nominati
art. 15-bis legge n. 118/2014
Riferimento alla disciplina delle notifiche successive a cancellazione dall'albo; la Corte ha ritenuto applicabile la normativa nel quadro fattuale e processuale esaminato
art. 627 cod. proc. pen., comma 4
Limiti di rilevabilità di vizi relativi alla procedura di citazione in appello; la Corte ha ricordato la portata di tale norma nel quadro del procedimento di rinvio
art. 237 cod. proc. pen.
Le e-mail inviate all'imputato sono acquisibili come documenti; la Corte ha confermato l'amissibilità delle e-mail come documenti processuali
art. 234 cod. proc. pen.
Definizione di documento: la Corte ha esteso la nozione ai messaggi e-mail e ai contenuti informatici riprodotti
art. 254 cod. proc. pen.
Disciplina dell'acquisizione della corrispondenza: la Corte ha chiarito che non si applica alla mera documentazione ex post di flussi informatici (diversa dalle intercettazioni)
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri di valutazione della prova: la Corte di legittimità interviene solo per vizi logici o violazioni dei canoni normativi di valutazione; non può rivedere la libera valutazione del merito
art. 223, legge fallimentare (I.fall.)
Riferimento alla bancarotta fraudolenta e alle relative distinzioni; la Corte ha richiamato i limiti della cognizione sul punto in sede di rinvio
art. 219, legge fallimentare
Norma richiamata in tema di cumulo/qualificazione delle pene e dell'aggravante del danno di rilevante gravità; la Corte ha osservato che la determinazione della pena deve essere motivata nel bilanciamento
art. 157 cod. pen.
Riferimento alla decorrenza della prescrizione: la Corte ha richiamato la questione ma ha circoscritto l'esame ai punti rimessi
art. 62-bis cod. pen.
Attenuanti generiche: la mancata motivazione sulla loro applicazione è motivo di censura ma la valutazione resta in parte rimessa al giudice del merito e necessita di adeguata motivazione
art. 2381 cod. civ.
Poteri informativi degli amministratori: la Corte ha richiamato la necessità di valutare se amministratori senza deleghe potevano concretamente conoscere le distrazioni attivando i poteri informativi
art. 111, comma 6 Cost.
Obbligo generale di motivazione delle decisioni giudiziali: la Corte ha richiamato la necessità che la motivazione sulla pena sia adeguata e specifica
Massime di principio
- Le nullità di notifica vanno tempestivamente eccepite: se non sollevate nei termini di legge possono considerarsi sanate dalla conoscenza effettiva del procedimento
- E-mail e documenti informatici conservati sono acquisibili come documenti processuali e non sono assimilati automaticamente alle intercettazioni; la loro ammissibilità è la regola salvo specifici profili di illegittimità
- Le dichiarazioni rese in fase di indagine possono essere utilizzate in dibattimento: chi le contesta deve dimostrare l'incidenza della loro esclusione sul convincimento del giudice e produrre le prove della loro illegittimità
- La Corte di Cassazione non rifa' i fatti: il sindacato è limitato ai profili di diritto, di illogicità o di violazione dei criteri normativi di valutazione della prova; non è consentita una rivalutazione globale delle testimonianze e della credibilità
- Quando una precedente sentenza di annullamento delimita il tema del rinvio, il giudice di merito deve attenersi ai punti specifici rimessi: questioni non oggetto di annullamento sono precluste in sede di nuovo esame
- Il giudice deve motivare in modo congruo il trattamento sanzionatorio: il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e la quantificazione della pena richiedono argomentazione specifica e non formule sommariamente confermative
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36260/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36261/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36264/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36265/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36266/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →