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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13451/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Schiano impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dissequestro di somme sottoposte a vincolo cautelare ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p., ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e destinate a confisca. Chiede la restituzione parziale delle somme per far fronte a esigenze primarie (canoni di locazione di abitazione e studio) e sostiene che l'ammissione di FSE al concordato renderebbe certo, liquido ed esigibile il credito che intrinsecamente garantirebbe le somme; deduce inoltre questioni di legittimità costituzionale (artt. 2 e 32 Cost.) e contesta l'impossibilità di trasferire il vincolo dalle somme ai crediti ammessi al concordato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e respinge tutte le censure. Sulla questione di carattere costituzionale il ricorso è ritenuto generico e manifestamente infondato: il limite alla restituzione è fissato dall'art. 104 disp. att. c.p.p., che rinvia ai limiti di impignorabilità civilistica, e l'eventuale bilanciamento è rimesso al legislatore. Il Tribunale ha correttamente escluso la restituzione delle somme per esigenze di vita non rientranti nelle categorie di impignorabilità e ha legittimamente negato il trasferimento del vincolo sui crediti ammessi al concordato, perché i crediti non sono immediatamente convertibili in un valore equivalente al denaro sequestrato e il loro realizzo non è certo, specialmente in una procedura concorsuale. Viene inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Norma procedurale sul rimedio dell'appello avverso provvedimenti cautelari; qui è il titolo dell'impugnazione proposta dal ricorrente.

  • art. 321 comma 2 c.p.p.

    Consente il sequestro preventivo di cose che costituiscono profitto del reato destinato a confisca; fonte giuridica del vincolo sulle somme oggetto del provvedimento.

  • art. 104 disp. att. c.p.p.

    Fissa i limiti all'operatività della misura cautelare reale rinviando alla disciplina civilistica sull'impignorabilità; impone che la restituzione o l'esclusione dal sequestro si valuti in base alle categorie civilistiche di beni assolutamente impignorabili.

  • artt. 2 e 32 Cost.

    Articoli evocati dal ricorrente per profili di illegittimità costituzionale (diritti inviolabili, diritto alla salute/vita), ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di specificità tale da non incidere sulle norme processuali contestate.

  • art. 325 c.p.p.

    Limita le censure ammissibili nell'incidente cautelare reale: la Corte segnala che il ricorrente in realtà deduce vizi di motivazione indeducibili in questa sede.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e a somme in favore della cassa delle ammende per ricorso inammissibile o infondato; norma invocata per la condanna economica comminata al ricorrente.

Massime di principio

  • Le somme sequestrate come profitto di reato e destinate a confisca non vengono restituite per esigenze di vita dell'imputato se non rientrano nelle specifiche categorie di impignorabilità previste dal diritto civile e richiamate dall'art. 104 disp. att. c.p.p.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate con formulazione specifica e rapporto chiaro tra norma impugnata e parametro costituzionale; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • Non è agevole né normalmente consentito trasformare un sequestro su denaro in un vincolo sui crediti del medesimo soggetto quando tali crediti non siano immediatamente realizzabili o sono soggetti a procedure concorsuali; il danaro ha carattere di immediata escussione che il credito potrebbe non avere.
  • Nell'incidente cautelare reale non sono ammissibili censure che, nella sostanza, mirino a far valere vizi di motivazione del provvedimento impugnato; tali profili sono inammissibili o impropri in quella sede.
  • Il ricorrente ha l'onere di documentare concretamente l'impossibilità di far fronte alle esigenze primarie con risorse alternative; affermazioni generiche non sono sufficienti a ottenere la restituzione.

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