Sentenza n. 822/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Latina n. 9148 del 16 gennaio 2025, recante il diniego definitivo sulla richiesta di permesso di costruire del 13 novembre 2018, successivamente all’annullamento del primo diniego con sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 373/2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso, ivi inclusi: i) il preavviso di rigetto del 14 marzo 2024; ii) ove occorra e in parte qua, le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Latina applicabili alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire; iii) ove occorra e in parte qua, la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Latina, n. 43 del 19 luglio 2024, pubblicata il 1° agosto 2024, con cui è stata approvata la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 10 maggio 2024 recante adozione della “Variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.”; iv) in parte qua e ove erroneamente ritenute applicabili, le norme tecniche di attuazione del PPE del comprensorio R6 del Comune di Latina, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 21 dicembre 1979; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati e dalla condotta omissiva e ostruzionistica del Comune di Latina, che, in tesi, ha impedito l’edificazione sull’area della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Il Girasole S.r.l. il 29 gennaio 2026: per l’annullamento dei seguenti atti già impugnati: 1) del provvedimento del Comune di Latina, a firma del dirigente del servizio edilizia privata e del responsabile del procedimento, prot. n. 9148 del 16 gennaio 2025 recante “diniego definitivo” sulla richiesta di permesso di costruire prot. n. 148.503 del 13.11.2018 (pratica edilizia n. 30/2018 – particella n. 233) successivamente all’annullamento del primo diniego con sentenza del TAR Lazio, sez. Latina, n. 373/2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso, ivi inclusi: 2) del preavviso di rigetto prot. n. 46023 del 14 marzo 2024; 3) ove occorra e in parte qua, delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Latina applicabili alla data di presentazione della richiesta di p.d.c. del 13 novembre 2018; 5) in parte qua e ove erroneamente ritenute applicabili, delle norme tecniche di attuazione del PPE del comprensorio R6 del Comune di Latina, approvato con d.c.c. n. 105 del 21/12/1979; nonché per la condanna; al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati e dalla condotta omissiva e ostruzionistica del Comune di Latina che ha impedito l’edificazione sull’area della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale multipiano in zona R6, adottato dopo l’annullamento giudiziale di un precedente diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego definitivo relativo all’istanza di permesso di costruire presentata nel 2018 per un fabbricato residenziale multipiano su un’area ricadente nel comprensorio R6. Il diniego richiamava il contrasto dell’intervento sia con il PRG, che destinava l’area a “ridimensionamento viario ed edilizio” senza individuare in loco aree per standard, sia con il PPE R6, che individuava specifiche aree a standard e prescrizioni attuative, anche sugli allineamenti. La ricorrente ha dedotto: violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 373/2021, che aveva annullato il precedente diniego riconoscendo la natura espropriativa del vincolo e la necessità di applicare la disciplina residuale del PRG; violazione della disciplina urbanistica sui vincoli espropriativi scaduti e lesione dello ius aedificandi; violazione dell’art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001, poiché la cessione di aree a standard e la costituzione di una servitù di passaggio sarebbero state volontarie e il Comune avrebbe dovuto consentire modifiche progettuali di modesta entità; violazione dell’art. 1-bis, comma 2, l.r. Lazio n. 36/1987, ritenendo che l’intervento non costituisse variante; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Con i motivi aggiunti ha contestato, inoltre, l’integrazione postuma della motivazione tramite la relazione del Servizio Urbanistica resa in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, la violazione del principio del one shot temperato, l’erronea quantificazione degli standard e della superficie del comprensorio, l’omessa considerazione dell’equivalenza della zona R6 a una zona B, l’erronea collocazione degli standard, l’asserita presenza di bosco e gli effetti dell’incendio del 2021, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e l’incompetenza del Servizio Urbanistica. La società aveva inizialmente proposto anche una domanda risarcitoria, poi rinunciata e nuovamente formulata con i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il diniego fosse plurimotivato e che fosse sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma a sorreggerlo. In particolare, la relazione del Servizio Urbanistica ha chiarito che il progetto prevedeva una volumetria di 4.215 mc calcolata su 2.810 mq con indice di 1,5 mc/mq, ma che il calcolo degli abitanti virtuali e degli standard era erroneo, perché le NTA prevedono 100 mc lordi per abitante, di cui il 20% destinato a funzioni non abitative. L’intervento avrebbe quindi incrementato il carico urbanistico oltre i limiti del PRG e, considerando anche la superficie destinata a verde pubblico attrezzato e viabilità e la cessione proposta, avrebbe determinato un saldo negativo di standard rispetto al PPE R6. La cessione, pur non essendo stata imposta come componente indefettibile dal Comune, era stata inserita dalla società per rendere possibile una maggiore volumetria e non poteva essere semplicemente abbandonata senza violare il carico urbanistico della zona. La diversa collocazione degli standard avrebbe richiesto una variante al PRG e non costituiva una modifica progettuale di modesta entità ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001. È stata inoltre ritenuta inidonea la configurazione delle aree offerte in cessione, accessibili solo tramite una stretta servitù di passaggio e dunque non pienamente fruibili per finalità pubbliche. L’art. 1-bis l.r. Lazio n. 36/1987 è stato ritenuto inapplicabile perché disciplina modifiche semplificate di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, non modifiche del PRG. Il TAR ha escluso la violazione del giudicato del 2021, poiché il diniego non si fondava soltanto sull’efficacia ultrattiva del PPE, ma anche sull’autonomo contrasto del progetto con il PRG. Ha escluso l’integrazione postuma della motivazione: la relazione istruttoria avrebbe fornito chiarimenti tecnici su ragioni già ricomprese nella motivazione del diniego e nel preavviso di rigetto, senza introdurre nuovi motivi ostativi. Ha altresì escluso la violazione del principio del one shot temperato. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, poiché l’eventuale accoglimento non avrebbe consentito di ottenere il permesso di costruire, essendo comunque accertata la difformità del progetto dal PRG. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità dell’atto presupposto. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la nullità del diniego per violazione del giudicato, ma il TAR ha escluso che vi fosse elusione o violazione del giudicato precedente.
artt. 11, 16 e 17 l. 1150/1942
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei piani particolareggiati e alla scadenza dei vincoli; il TAR ha comunque ritenuto autonomamente decisivo il contrasto del progetto con il PRG.
art. 2 l. 1187/1968
Invocato dalla ricorrente in relazione alla durata dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio; la censura non è stata accolta.
artt. 9, 10 e 12 d.P.R. 327/2001
Richiamati dalla ricorrente in tema di vincoli espropriativi e relativa efficacia; non hanno condotto all’annullamento del diniego.
art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
La disposizione non è applicabile quando la modifica necessaria implica una variante al PRG, quando l’intervento resta urbanisticamente non conforme e quando il richiedente non propone una concreta variante progettuale idonea a rendere l’intervento conforme.
art. 1-bis, comma 2, l.r. Lazio n. 36/1987
Le modifiche di seguito elencate a piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati già approvati, ancorché decaduti, non costituiscono variante quando riguardano: ... il mutamento delle destinazioni d’uso ... entro il limite massimo del 10 per cento.
La procedura semplificata riguarda modifiche a piani attuativi e programmi urbanistici conformi allo strumento generale e non può essere utilizzata per modificare il PRG.
art. 2 delle NTA del PRG
Il rapporto tra densità di popolazione e indice di fabbricabilità risulta di 100 mc. lordi di costruzione per ogni abitante, di cui i 20% con destinazione diversa da quella abitativa (negozi, uffici, ecc.).
Il parametro di 100 mc per abitante deve essere applicato considerando anche la quota del 20% destinata a funzioni non abitative; il suo mancato computo rende erroneo il calcolo degli abitanti virtuali e degli standard.
art. 3, lett. c), d.m. n. 1444/1968
Le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
Le aree da destinare a standard devono essere effettivamente utilizzabili e accessibili per la fruizione collettiva; una superficie accessibile solo tramite una stretta servitù di passaggio non soddisfa tali requisiti.
art. 4, comma 1, d.m. n. 1444/1968
Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.
La ricorrente ha invocato il raddoppio del computo degli standard per le zone B, ma il TAR ha respinto il ricorso sulla base della difformità del progetto dal PRG, senza riconoscere l’applicazione della disposizione al caso concreto.
art. 3 l. 241/1990
Il TAR ha ribadito che la motivazione deve precedere il provvedimento, ma ha escluso la violazione quando gli atti successivi si limitano a chiarire tecnicamente ragioni già desumibili dal provvedimento e dal preavviso di rigetto.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura è stata respinta perché i profili illustrati nella relazione comunale erano già ricompresi nella motivazione del diniego e nel preavviso di rigetto.
art. 1 l. 241/1990
I principi di trasparenza, collaborazione e buona fede sono stati invocati dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso che la condotta procedimentale comunale li avesse violati.
art. 2 c.p.a.
Richiamato dal TAR a fondamento della centralità della motivazione e della necessità che essa delimiti il controllo giudiziario, nel quadro del giusto processo.
art. 1 c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 2 c.p.a. in relazione alla pienezza della tutela e alla funzione della motivazione quale presidio del diritto di difesa.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l’illegittimità del provvedimento impugnato, presupposto principale della responsabilità aquiliana dedotta.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente è idonea a sorreggere l’atto, rendendo irrilevanti le censure relative alle ulteriori motivazioni.
- La possibilità di richiedere modifiche progettuali di modesta entità ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001 non opera quando la modifica necessaria comporta una variante allo strumento urbanistico generale o quando il progetto resta sostanzialmente non conforme alla disciplina urbanistica.
- La cessione volontaria di aree a standard, pur non essendo imposta come componente indefettibile dall’amministrazione, non può essere abbandonata dal richiedente quando sia stata inserita nel progetto per compensare un incremento di volumetria e l’eliminazione della cessione determini comunque il superamento del carico urbanistico o la violazione degli standard di zona.
- Le aree offerte per la cessione a fini di standard urbanistici devono essere effettivamente accessibili e fruibili dalla collettività; una superficie gravata da una stretta servitù di passaggio, tale da ostacolare la libera fruizione pubblica, non è idonea a soddisfare la funzione di standard.
- Il divieto di integrazione postuma della motivazione non impedisce all’amministrazione di fornire in giudizio chiarimenti tecnici quando questi rendano esplicite ragioni già contenute nella motivazione dell’atto e percepibili nella fase procedimentale, senza introdurre nuovi motivi ostativi e senza comprimere il diritto di difesa.
- La domanda risarcitoria proposta contro un diniego edilizio non può essere accolta quando il provvedimento impugnato risulti legittimo, poiché manca l’illegittimità dell’atto quale presupposto della responsabilità della pubblica amministrazione.
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