Sentenza n. 501/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione del Comune di Monteriggioni (SI) n. 1098 del 27.11.2025, avente ad oggetto “Approvazione del verbale della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c.5 del d.lgs. 259/03 inerente il Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kwp per cer e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della società Rinova s.r.l.”, trasmessa in data 27.11.2025 tramite PEC, avente ad oggetto “prot.n.0018576/2025 - Determinazione n.1098 del 27/11/2025 di conclusione della CDS relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kwp per cer e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della società Rinova s.r.l.”; - del verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria del 24.11.2025, trasmesso unitamente alla suddetta determinazione del Comune di Monteriggioni (SI) n. 1098 del 27.11.2025 con PEC del 27.11.2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi: - la nota del Comune di Monteriggioni (SI) del 19.11.2025, avente ad oggetto “Verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, c. 2, della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c.5 del d.lgs. 259/03 con contestuale nuova indizione e convocazione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter, della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c.5 del d.lgs. 259/03 inerente il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kwp per cer e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della società Rinova s.r.l.”, trasmessa in data 19.11.2025 tramite PEC; - il verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria del 19.11.2025 e tutti i pareri e contributi istruttori allegati alla nota del Comune di Monteriggioni (SI) del 19.11.2025, trasmessi in data 19.11.2025 tramite PEC, e, in particolare, del parere del Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, acquisito al protocollo del Comune di Monteriggioni (SI) n.0016836/2025 del 24/10/2025, avente ad oggetto “Comune di Monteriggioni (SI) - Località Le Frigge Ambito tutelato ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con D.M. 29/08/1970 -G.U. 228 del 1970 dec “Zona circostante la superstrada Siena-Firenze sita nel territorio del Comune di Monteriggioni”. Adempimenti relativi a Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i., da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona, entro il giorno 17 novembre 2025. Intervento: progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kWp per CER e p=1.009,44 kWp per CER Richiedente: Rinova S.r.l. Pratica: n. 001PAS-2025; n. 583PAE-2025 Parere di competenza”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di approvazione del verbale di conclusione negativa della conferenza di servizi e verbali della conferenza di servizi relativi a un progetto di impianto fotovoltaico a terra
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conclusione negativa della conferenza di servizi relativa a un impianto fotovoltaico a terra, articolato in due sezioni, da realizzare su area agricola situata a meno di 500 metri da uno stabilimento produttivo e sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del d.lgs. 42/2004. Il progetto era stato presentato mediante Procedura Abilitativa Semplificata, con istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria. La Soprintendenza aveva espresso parere negativo ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, richiamando l’incompatibilità dell’intervento con le prescrizioni paesaggistiche, l’impatto visivo e la possibile compromissione del contesto archeologico e storico-paesaggistico. Il Comune aveva ritenuto tale parere vincolante e, sulla base di esso, aveva concluso negativamente la conferenza di servizi. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che l’area era legalmente idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021 e che, per le aree idonee, il parere dell’autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto. Ha inoltre dedotto l’illegittimità del parere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento delle caratteristiche dell’impianto, omessa considerazione delle misure di mitigazione, mancata valutazione degli apporti tecnici e della disponibilità a svolgere indagini archeologiche, violazione del contraddittorio procedimentale e omessa applicazione del principio dell’interesse pubblico prevalente.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato il verbale della conferenza di servizi del 24 novembre 2025 e la determinazione comunale del 27 novembre 2025, limitatamente alla parte in cui il parere della Soprintendenza è stato considerato vincolante. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina previgente del d.lgs. 199/2021, poiché la procedura era già in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 175/2025 e la documentazione risultava completa. Ha accertato che l’area, pur essendo agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del d.lgs. 42/2004, si trovava a meno di 500 metri da uno stabilimento produttivo e rientrava quindi nella categoria di area idonea prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021. Il vincolo paesaggistico della Parte III del d.lgs. 42/2004 non ostava all’applicazione della disposizione, la quale richiede l’assenza di vincoli ai sensi della sola Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il TAR ha inoltre precisato che le diverse categorie di aree idonee elencate dall’art. 20, comma 8, sono autonome e che la lett. c-quater) non introduce requisiti cumulativi rispetto alla lett. c-ter). Conseguentemente, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 199/2021, il parere paesaggistico doveva essere obbligatorio ma non vincolante. Il Comune non poteva pertanto definire negativamente la conferenza sulla base della pretesa vincolatività automatica del parere della Soprintendenza. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché l’annullamento impone una nuova valutazione amministrativa del parere e lascia non ancora esercitato il relativo potere. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 199/2021
Consente l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole rientranti nelle categorie di aree idonee previste dal comma 8.
art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021
sono considerate idonee [...] le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti [...] nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento
L’area agricola situata entro 500 metri da uno stabilimento produttivo è area idonea per impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, purché non sussistano vincoli ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004.
art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021
Costituisce una categoria autonoma e sussidiaria di aree idonee; i relativi requisiti non devono essere verificati cumulativamente quando l’area rientra già nella lett. c-ter).
art. 22 d.lgs. 199/2021
l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante
Per gli impianti localizzati in aree idonee il parere dell’autorità paesaggistica è necessario, ma non vincola l’amministrazione procedente nella decisione conclusiva.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico previsto dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio non impedisce, di per sé, la qualificazione dell’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. 199/2021.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È la base normativa del parere paesaggistico espresso dalla Soprintendenza, la cui vincolatività deve tuttavia essere valutata alla luce della disciplina speciale sulle aree idonee.
art. 11-bis, comma 1, d.lgs. 190/2024
La disciplina sopravvenuta in materia di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non si applica alle procedure già in corso secondo la disciplina transitoria richiamata dalla sentenza.
art. 11-quater d.lgs. 190/2024
La disposizione sopravvenuta che ha sostituito la disciplina dell’art. 22 del d.lgs. 199/2021 non si applica alle procedure in corso alla data indicata dalla normativa transitoria.
art. 2, comma 1-bis, d.l. 175/2025, convertito dalla l. 4/2026
per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie [...] per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto
Le procedure la cui documentazione era completa alla data di entrata in vigore del decreto continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021, un’area agricola situata entro 500 metri da uno stabilimento produttivo rientra nella categoria legale delle aree idonee per impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, purché non sia gravata da vincoli ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004.
- Il vincolo paesaggistico ex art. 136 del d.lgs. 42/2004, appartenente alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non costituisce il vincolo ostativo richiamato dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. 199/2021.
- Le categorie di aree idonee elencate alle diverse lettere dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 sono autonome e alternative: quando un’area rientra nella lett. c-ter), non è necessario verificare anche i requisiti più restrittivi della lett. c-quater).
- Per gli impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, il parere dell’autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante; l’amministrazione procedente non può quindi definire negativamente il procedimento assumendo la vincolatività automatica del parere della Soprintendenza.
- Quando l’annullamento giurisdizionale deriva dall’erronea qualificazione come vincolante del parere paesaggistico, le ulteriori censure relative al contenuto, alla motivazione e all’istruttoria del parere possono essere assorbite se la riedizione del potere amministrativo impone una nuova valutazione del contributo paesaggistico.
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