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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7336/2021 del 16/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Avv. Lucibello impugnava la sentenza del Consiglio Nazionale Forense denunciando: 1) violazione dell'art. 44 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e dell'art. 11 delle preleggi perché il CNF non avrebbe sospeso il procedimento disciplinare in attesa della definizione di un secondo processo penale; 2) contraddittorietà e apparente motivazione, sostenendo che la condanna disciplinare si fondava in modo pedissequo sulla sentenza del primo processo penale assolutorio e che il CNF, pur conoscendo la pendenza del secondo processo penale, ne aveva negato l'esistenza. L'incolpato produceva, a sostegno della pendenza, avviso ex art. 415 bis c.p.p. e decreto di citazione a giudizio del 23/01/2017.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dall'art. 54 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che stabilisce l'autonomia tra processo disciplinare e processo penale e ammette soltanto una sospensione temporanea e limitata quando il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi reperibili esclusivamente nel processo penale. Nel caso concreto il CNF aveva correttamente escluso la sospensione perché gli elementi probatori necessari erano già acquisiti nel primo procedimento penale (inclusa confessione dell'incolpato) e risultavano identici a quelli oggetto del secondo procedimento. Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria del CNF e proporzionata la sanzione dell'avvertimento, adottata per le circostanze attenuanti (assenza di precedenti e stato di salute).

Norme richiamate

  • Legge 31 dicembre 2012 n. 247, art. 54

    Introduce la disciplina dei rapporti tra processo penale e processo disciplinare: riconosce l'autonomia dei due giudizi e consente soltanto una sospensione facoltativa e limitata quando la prova indispensabile sia acquisibile solo nel processo penale.

  • R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, art. 44

    Norma storica che prevedeva l'obbligatorietà dell'azione disciplinare in caso di procedimento penale salvo giudicato di proscioglimento per insussistenza del fatto; richiamata per contrasto con la nuova disciplina ora applicabile.

  • Art. 653 c.p.p. (riforma)

    Richiamato in riferimento alla modificazione dei rapporti tra giudizi penali e disciplinari intervenuta in sede di riforma; determina la diversa disciplina rispetto al regime precedente di pregiudizialità penale.

  • Art. 295 c.p.c.

    Norma processuale civile sullo svolgimento del processo; citata per escludere una sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa del giudizio penale, alla luce dell'autonomia stabilita dall'art. 54 della L. 247/2012.

  • Art. 415 bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini; menzionata perché l'incolpato ha prodotto l'avviso e il decreto di citazione come prova della pendenza del processo penale, sebbene la Corte abbia ritenuto che ciò non imponeva la sospensione disciplinare alla luce della normativa vigente.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54) il processo disciplinare è sostanzialmente autonomo rispetto al processo penale: la pendenza di un procedimento penale non impedisce di norma l'esercizio dell'azione disciplinare.
  • La sospensione del processo disciplinare è possibile solo in via eccezionale e limitata nel tempo, quando il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire atti o informazioni reperibili esclusivamente nel processo penale.
  • Per ottenere la sospensione il difensore deve dimostrare in modo concreto e specifico che le prove necessarie sono esclusivamente attinte nel processo penale; la mera esistenza della pendenza penale non basta.
  • Le prove emerse in un processo penale (anche confessioni) possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare; un'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice disciplinare.
  • In caso di responsabilità disciplinare provata, fattori attenuanti (assenza di precedenti, condizioni di salute, non gravità dei fatti) possono giustificare l'applicazione di una sanzione lieve come l'avvertimento.
  • Chi contesta la fondatezza di una decisione disciplinare per difetto di istruttoria o per contraddittorietà deve chiarire quali elementi probatori l'autorità disciplinare avrebbe potuto acquisire solo dal processo penale e perché tali elementi siano indispensabili.

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