Regolamento (UE) 2020/734
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/734 della Commissione del 27 maggio 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rheinisches Apfelkraut» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare di produzione della IGP "Rheinisches Apfelkraut". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania, ha pubblicato la modifica proposta e, in assenza di opposizioni, ne ha disposto l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Rheinisches Apfelkraut".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione registrata "Rheinisches Apfelkraut" come indicazione geografica protetta (IGP), nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda la modifica del relativo disciplinare di produzione proposta dalla Germania e approvata dalla Commissione; produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Non disciplina in via generale altre denominazioni o prodotti, ma esclusivamente la modifica del disciplinare di questa specifica IGP.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Rheinisches Apfelkraut"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/734 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione "Rheinisches Apfelkraut", registrata come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si colloca nell’ambito del sistema unionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Contesto procedurale
La Commissione riferisce di aver esaminato la domanda presentata dalla Germania ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, volta all’approvazione di una modifica del disciplinare della IGP. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Mancanza di opposizioni
La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare viene quindi approvata.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Rheinisches Apfelkraut" (IGP). Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali sul prodotto, ma ha l’effetto di rendere vigente la versione modificata del disciplinare.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula standard, è inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Rheinisches Apfelkraut" (IGP). La decisione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le modifiche ai disciplinari delle indicazioni geografiche protette.
Base giuridica e qualificazione della modifica
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento, con conseguente pubblicazione preventiva della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare viene approvata senza ulteriori passaggi procedurali contenziosi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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