Regolamento (UE) 2020/713
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/713 della Commissione del 27 maggio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/713 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 per adeguare i prezzi rappresentativi applicabili ad alcune importazioni di uova, pollame e ovoalbumina. La misura deriva dal controllo periodico dei dati di mercato e riflette le variazioni dei prezzi per origine. L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 510/2014 ed è immediatamente applicabile dalla data di pubblicazione.
Modifica i prezzi rappresentativi e le cauzioni per alcune importazioni nei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina, aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, limitatamente alle voci e origini indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 come sostituito dal presente regolamento. Le modifiche incidono sui prezzi rappresentativi e sulle cauzioni da considerare ai fini del regime dei dazi addizionali all’importazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/713 modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi applicabili ad alcune importazioni nei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina. La misura si inserisce nel regime dei dazi addizionali all’importazione previsto dalla normativa agricola comune e risponde al controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori in funzione delle variazioni dei prezzi per origine.
Base giuridica e contesto
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, relativo al regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Nei considerando si richiama il regolamento (CE) n. 1484/95, che ha stabilito le modalità di applicazione del regime relativo ai dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori interessati.
Ragioni della modifica
La Commissione evidenzia che il controllo regolare dei dati alla base della determinazione dei prezzi rappresentativi mostra la necessità di modificare tali prezzi per alcuni prodotti importati, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. Per garantire l’efficacia immediata della misura, il regolamento dispone l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione.
Contenuto normativo principale
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/713. In concreto, la modifica incide sui valori da utilizzare per il calcolo dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni con riferimento alle specifiche merci e origini elencate nell’allegato.
Tra i prodotti indicati figurano:
- carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate, codice NC 0207 12 90, con prezzo rappresentativo di 134,8 EUR/100 kg e cauzione pari a 0 per origine AR;
- pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice NC 0207 14 10, con valori differenziati per origine AR, BR, CL e TH;
- preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, codice NC 1602 32 11, con prezzo rappresentativo di 207,7 EUR/100 kg e cauzione di 24 per origine BR.
Decorrenza ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Rilevanza operativa per i professionisti
Per gli operatori e i consulenti che assistono importatori nei settori interessati, il regolamento rileva ai fini della verifica dei prezzi rappresentativi applicabili e delle eventuali cauzioni da prestare in relazione alle merci e alle origini indicate nell’allegato. L’aggiornamento può incidere sulla determinazione dei dazi addizionali all’importazione e sulla pianificazione doganale delle operazioni commerciali interessate.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è aggiornare i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all’importazione per i settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2020/713. L’aggiornamento riguarda i prezzi rappresentativi e le cauzioni, con indicazione per codice NC, descrizione merceologica, prezzo rappresentativo, cauzione e origine.
Prodotti e valori aggiornati
L’allegato riporta, tra gli altri, i seguenti prodotti: carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate (codice NC 0207 12 90) con prezzo rappresentativo pari a 134,8 EUR/100 kg e cauzione pari a 0; pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (codice NC 0207 14 10) con più valori per origine, tra cui AR, BR, CL e TH; preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice NC 1602 32 11) con prezzo rappresentativo pari a 207,7 EUR/100 kg e cauzione pari a 24 per origine BR.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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