Sentenza n. 6055/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento 1) del Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13/12/2022; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regio-nale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il decreto regionale e gli atti statali presupposti. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della definizione preliminare della controversia.
Atto impugnato: Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 e, per quanto occorrer possa, gli atti statali presupposti relativi alla certificazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e gli atti statali presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'intervenuto pagamento in misura ridotta secondo la disciplina introdotta dal d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
È indicato quale disposizione che ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nell'ambito della disciplina relativa al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
È richiamato quale fondamento normativo degli atti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
La disciplina sopravvenuta ha consentito il pagamento in misura ridotta, circostanza posta dalla ricorrente a fondamento della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara e documenta il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione a seguito di una disciplina sopravvenuta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- In caso di definizione preliminare del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando il giudice ritenga giustificata tale regolazione in relazione alla particolare modalità di definizione della controversia.
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