Cassazione Civile, Ordinanza n. 18237/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un atto di recupero di credito IRPEF utilizzato in compensazione per l'anno d'imposta 2008, impugnato dalla società semplice e dai soci innanzi al giudice tributario. La Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che la Direzione provinciale competente aveva verificato il perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, con avvenuto pagamento da parte dei contribuenti.
La decisione
La Corte ha preso atto della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate circa l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del D.L. 119/2018, escludendo altresì l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 119/2018
Il perfezionamento della definizione agevolata determina l'estinzione del processo; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando interviene il perfezionamento della definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto dal giudice davanti al quale pende.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge.
- La declaratoria di estinzione del giudizio impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i rigetti o le inammissibilità del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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