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Sentenza

Sentenza n. 1238/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 820/2023 pubblicata il 21/11/2023.

Giustizia amministrativa202600234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 820/2023, relativa al pagamento di somme accreditate nel Borsellino elettronico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria di credito)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 820/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'amministrazione intimata non si è costituita. Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha comunicato, con memoria depositata tardivamente, che il Ministero aveva accreditato nel Borsellino elettronico l'importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, ottenendo così il bene della vita perseguito.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuta erogazione delle somme e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la ricorrente aveva conseguito in via amministrativa il risultato sostanziale oggetto dell'azione di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerato che l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente conseguito il bene della vita perseguito dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo derivante dalla sentenza azionata, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente abbia conseguito il bene della vita richiesto.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico anche se il giudizio viene definito senza una pronuncia di merito sull'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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