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Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15956/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202502527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 15956/2024 e, in primo grado, provvedimento di revisione della patente di categoria B con obbligo di nuovo esame di idoneità tecnica alla guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione motorizzazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di revisione della patente adottato ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada, dopo un incidente stradale con lesioni gravi a terzi. Deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che la natura discrezionale del potere e l’incidenza della misura sui suoi diritti imponessero il contraddittorio e una specifica motivazione sulle esigenze di celerità. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione, poiché il provvedimento avrebbe richiamato soltanto la comunicazione dei Carabinieri senza illustrare adeguatamente la gravità della condotta e il percorso logico che aveva condotto a dubitare della persistenza dell’idoneità tecnica alla guida. Infine lamentava la violazione dell’art. 128 del Codice della strada, il difetto assoluto dei presupposti, l’insufficienza dell’istruttoria, il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, assumendo che l’incidente e le infrazioni contestate non dimostrassero il venir meno dell’idoneità tecnica alla guida.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che la revisione della patente ex art. 128, comma 1, del Codice della strada abbia natura non sanzionatoria, ma essenzialmente cautelare e preventiva, essendo diretta a verificare la persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida e a garantire la sicurezza della circolazione. È sufficiente, per l’esercizio del potere, un ragionevole dubbio derivante da un episodio concreto, senza necessità di accertare con certezza il venir meno dei requisiti, né di definire preventivamente la responsabilità penale, civile o amministrativa del conducente. L’apporto partecipativo dell’interessato non era necessario ai fini dell’accertamento del presupposto, e comunque ricorrevano esigenze di celerità, considerato che il provvedimento era stato notificato undici giorni dopo l’incidente. Il motivo sulla motivazione è stato respinto perché il richiamo alla relazione dei Carabinieri costituiva motivazione per relationem ammissibile ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990: l’atto richiamato era chiaramente individuato, conosciuto dal destinatario e accessibile, tanto che era stato prodotto dallo stesso appellante e da lui utilizzato per articolare le proprie contestazioni. La motivazione, pur sintetica, indicava l’incidente, la velocità pericolosa e le lesioni gravi. Anche la censura relativa ai presupposti, all’istruttoria e al travisamento è stata respinta: la relazione dei Carabinieri riferiva che il conducente non aveva regolato la velocità in relazione alle condizioni della strada, non aveva mantenuto il controllo del veicolo e non era stato in grado di arrestarlo davanti a un ostacolo prevedibile; tali elementi erano sufficienti a fondare il ragionevole dubbio richiesto dall’art. 128. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica

    La revisione della patente può essere disposta quando un episodio concreto faccia sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica o tecnica; non è necessaria la certezza del venir meno dei requisiti né l’accertamento definitivo della responsabilità del conducente.

  • art. 141, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    non regolava la velocità in funzione delle caratteristiche della strada

    La violazione, riportata nella relazione dei Carabinieri, costituisce elemento fattuale idoneo a concorrere alla formazione del dubbio sulla persistenza dell’idoneità tecnica alla guida.

  • art. 141, comma 2, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    non manteneva il controllo del veicolo e non era in grado di arrestare il veicolo, compiendo le manovre necessarie, per evitare l’ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità

    La violazione accertata nella relazione dell’incidente costituisce ulteriore elemento istruttorio idoneo a giustificare la revisione della patente.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’obbligo di comunicazione di avvio può essere escluso quando la partecipazione dell’interessato non sia necessaria ai fini istruttori e ricorrano particolari esigenze di celerità, soprattutto per provvedimenti cautelari diretti a garantire la sicurezza della circolazione.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia chiaramente individuato e posto nella disponibilità dell’interessato, consentendogli di conoscere le ragioni della decisione.

Massime di principio

  • La revisione della patente prevista dall’art. 128, comma 1, del Codice della strada è una misura non sanzionatoria, essenzialmente cautelare e preventiva, diretta a verificare la persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida e a tutelare la sicurezza della circolazione.
  • Per disporre la revisione della patente è sufficiente un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità, desunto da un episodio concreto; non occorre la certezza del venir meno dell’idoneità né l’accertamento definitivo della responsabilità penale, civile o amministrativa del conducente nell’incidente.
  • Nei procedimenti di revisione della patente, la comunicazione di avvio può essere omessa quando l’apporto partecipativo dell’interessato non sia necessario per l’accertamento del presupposto cautelare e sussistano esigenze di celerità connesse alla sicurezza della circolazione.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento individua chiaramente l’atto istruttorio richiamato e questo sia conoscibile o conosciuto dal destinatario; non è necessaria una riproduzione integrale dell’atto, purché siano comprensibili le ragioni essenziali della decisione.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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