Cassazione Civile, Ordinanza n. 27632/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trattamento economico spettante a un lavoratore che utilizzava il proprio mezzo per raggiungere il luogo di lavoro. Il giudice di primo grado aveva condannato il consorzio a corrispondere differenze sull’indennità chilometrica, ritenendo applicabile la disciplina del contratto integrativo regionale anziché quella del contratto collettivo nazionale. La corte d’appello ha confermato la decisione, affermando che la prestazione in questione rientrava nella disciplina nazionale dell’indennità per uso del mezzo proprio e che la contrattazione decentrata riguardava invece le missioni e trasferte. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione delle clausole dei contratti collettivi e dei criteri ermeneutici, sostenendo che l’indennità chilometrica fosse un mero rimborso spese, derogabile dalla contrattazione integrativa regionale, e che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la rilevanza del dato letterale e della comune intenzione delle parti; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la corte d’appello ritenuto inammissibile il gravame per mancato confronto con una ratio autonoma della sentenza di primo grado; 3) nullità della sentenza per asserita mancanza nel dispositivo della declaratoria di inammissibilità dell’appello, pur menzionata in motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, condividendo l’interpretazione della corte territoriale: la materia delegata alla contrattazione decentrata dal c.c.n.l. riguardava le missioni e trasferte, non l’uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro; l’art. 54 del c.c.n.l. disciplinava specificamente il rimborso chilometrico per gli operai e la clausola sul carattere di mera restituzione di somme anticipate non bastava a consentire la deroga da parte del livello regionale, non essendo tale materia devoluta alla contrattazione integrativa. La Corte ha inoltre valorizzato la continuità, la misura fissa e la funzione di compensare un disagio connesso alla prestazione, elementi compatibili con la natura retributiva dell’indennità già riconosciuta dalla giurisprudenza richiamata. Conseguentemente, il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la censura sulla violazione dei contratti collettivi, risultando infondata, assorbiva ogni ulteriore doglianza relativa all’ammissibilità dell’appello o a vizi della motivazione/dispositivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
La disposizione disciplina specificamente il rimborso chilometrico per l’uso del mezzo proprio da parte degli operai per raggiungere il luogo di lavoro; la clausola sulla mera restituzione di somme anticipate non consente, da sola, di ritenere derogabile la disciplina nazionale da parte della contrattazione decentrata.
art. 7 C.I.R. Calabria 2008-2011
La disciplina regionale introduce un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza, ma la Corte esclude che essa possa applicarsi alla materia dell’uso del mezzo proprio per il tragitto casa-lavoro, perché tale ambito non era devoluto alla contrattazione decentrata.
art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. 2010-2012
La materia delegata alla contrattazione decentrata è limitata al trattamento di missioni e trasferte e a diverse modalità di rimborso spese relative a tale ambito; non comprende il rimborso per l’uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro.
art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011
La clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore rende insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello i trattamenti già in godimento.
art. 16 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
La norma disciplina missioni e trasferte e prevede la possibilità di diverse modalità di rimborso spese da parte della contrattazione integrativa; tale previsione è distinta dalla disciplina dei mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro.
artt. 1362 ss. c.c.
I contratti collettivi devono essere interpretati secondo i canoni ermeneutici codicistici, tenendo conto anche del coordinamento sistematico delle clausole e della volontà delle parti sociali.
art. 342 c.p.c.
La censura relativa all’ammissibilità dell’appello è superata quando la decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma e infondata, rispetto alla quale la doglianza non è decisiva.
art. 132, comma 1, n. 5, c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per il contenuto del dispositivo non è scrutinabile quando la questione è assorbita dal rigetto della censura principale e non incide sul dispositivo finale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è trattata, sul piano processuale, come violazione di norme di diritto e implica interpretazione delle clausole collettive secondo i canoni legali.
art. 380 bis.1 c.p.c.
La decisione è resa in camera di consiglio nell’ambito del procedimento camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’interpretazione dei contratti collettivi occorre ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso il coordinamento sistematico delle clausole, attribuendo rilievo non solo al dato letterale ma anche alla struttura complessiva della disciplina contrattuale.
- Quando un contratto collettivo nazionale riserva a sé una determinata materia e indica in modo tassativo le sole materie delegabili alla contrattazione di secondo livello, il contratto integrativo non può estendere la propria disciplina a settori non espressamente devoluti, neppure invocando formule generiche sul rimborso spese.
- La qualificazione di una voce economica come rimborso o come emolumento retributivo non dipende solo dal nomen iuris, ma anche dalla sua funzione concreta, dalla continuità di erogazione, dalla predeterminazione dell’importo e dalla sua autonomia rispetto all’effettiva spesa sostenuta dal lavoratore.
- Una clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore impedisce che la contrattazione di livello inferiore peggiori i diritti già stabilmente acquisiti dai lavoratori.
- In cassazione, la censura rivolta contro argomentazioni meramente ad abundantiam è inammissibile se non incide sulla ratio decidendi effettivamente decisiva della sentenza impugnata.
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