Cassazione Penale, Sentenza n. 44237/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata. La ricorrente deduceva vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: sosteneva che il Tribunale avesse travisato il contenuto delle intercettazioni e delle sue dichiarazioni, attribuendole ammissioni di partecipazione alla rapina quando ella aveva invece negato il coinvolgimento (dichiarando di essere rimasta in macchina inconsapevole). Inoltre contestava l'attribuzione di attendibilità alle dichiarazioni del coindagato Pisana, ritenendole calunniose.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni costituisca valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e che il Tribunale, motivando con riferimento a vari dialoghi riportati, abbia legittimamente ritenuto attendibili le dichiarazioni del Pisana e il tenore delle intercettazioni che indicavano un ruolo preminente della ricorrente (anche nella divisione del bottino). Per queste ragioni il ricorso non poteva passare in Cassazione. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; il provvedimento è inviato alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att.).
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439
È richiamato il principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se motivata secondo logica e massime di esperienza.
art. 94, comma 1-ter disp.att.c
Norma applicata nella fase esecutiva della decisione per gli adempimenti di cancelleria; la Corte ha altresì disposto la condanna alla Cassa delle Ammende in base alla declaratoria di inammissibilità e al grado di colpa della ricorrente.
Massime di principio
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di fatto: la Cassazione di regola non sostituisce la valutazione del giudice di merito se questa è motivata secondo logica e massime di esperienza.
- Le contraddizioni tra le dichiarazioni di un indagato e quelle di coindagati (anche se accusatorie) sono questioni di credibilità riservate al giudice di merito; per ottenere accoglimento in Cassazione occorre dimostrare vizi di motivazione manifesti o errori di diritto.
- Un ricorso per cassazione basato unicamente su una diversa interpretazione delle intercettazioni o delle dichiarazioni tende a risultare inammissibile: tali deduzioni difensive rientrano nella valutazione del merito.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare fondata su indizi derivanti da intercettazioni è necessario evidenziare specifiche illogicità, incongruenze provate o violazioni procedurali, non la sola proposta di un'interpretazione alternativa.
- La condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende può seguire la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso sia ritenuto infondato o proposto con responsabilità, valutata dalla Corte.
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