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Sentenza

Sentenza n. 6452/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, Giudice Dott. -OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-, pubblicata in data 12/05/2023, notificata in data 06/01/2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante condanna al pagamento di somme per progressione stipendiale e ricostruzione della carriera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 3.967,71 per la progressione stipendiale relativa al servizio pre-ruolo, oltre interessi legali, e di € 7.209,82 per la ricostruzione della carriera, oltre interessi legali. Il Ministero, pur costituitosi formalmente, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento né ha svolto difese sostanziali. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l’inottemperanza del Ministero, poiché l’amministrazione non ha dimostrato di avere eseguito la sentenza e i fatti relativi al mancato pagamento sono rimasti non contestati. Il Collegio ha ordinato al Ministero di corrispondere le somme riconosciute dal giudice ordinario, con i relativi interessi legali, nonché € 150,00 per il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, sempre che tali importi non fossero già stati pagati. L’adempimento deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con termine di ulteriori trenta giorni e facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, decorrente dall’eventuale inottemperanza al termine assegnato e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità decorre dall’eventuale mancato rispetto del termine assegnato ed è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Individua tra i contenuti della pronuncia la determinazione delle modalità di esecuzione, quale espressione della verifica della corretta attuazione del giudicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dal giudicato e negato dall’amministrazione mediante un comportamento omissivo; il giudice deve verificare la puntuale esecuzione della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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