Sentenza del 19/10/2015 n. 8290 - Comm. Trib. Prov. Milano
TASSE AUTOMOBILISTICHE - Soggetti passivi - Solidarietà passiva dell'utilizzatore e del proprietario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione dei soggetti passivi della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2009. La questione è se, oltre al proprietario del veicolo, siano obbligati anche l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore del veicolo in locazione finanziaria. La norma è interpretata nel senso di includere cumulativamente tali soggetti tra gli obbligati al pagamento.
La decisione
È stata riconosciuta la sussistenza di una solidarietà passiva paritaria tra il proprietario e gli altri soggetti titolari di diritti o rapporti qualificati sul veicolo, incluso l'utilizzatore in leasing. Ciascun soggetto può quindi essere chiamato a pagare integralmente la tassa automobilistica, senza che l'amministrazione debba rivolgersi necessariamente prima al proprietario. La soluzione è ritenuta coerente con la finalità di rendere più semplice e tempestiva la riscossione del tributo.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 99/2009
Nel novero dei soggetti passivi della tassa automobilistica sono inseriti, oltre al proprietario del veicolo, anche l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria.
La disposizione individua una pluralità cumulativa di soggetti passivi della tassa automobilistica, non limitata al solo proprietario formale del veicolo.
Art. 1294 del codice civile
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
La norma è richiamata come fondamento della solidarietà passiva: ciascun obbligato può essere chiamato ad adempiere integralmente, favorendo una riscossione più semplice e sollecita del tributo.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, la responsabilità fiscale può gravare non solo sul proprietario, ma anche su usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore in leasing, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
- La pluralità dei soggetti obbligati configura una solidarietà passiva: l'amministrazione può chiedere il pagamento integrale a uno qualsiasi degli obbligati, salvo eventuali rapporti interni di rivalsa.
- La presenza di un contratto di leasing o di altro diritto sul veicolo non esclude automaticamente la responsabilità per il tributo; occorre verificare la posizione del soggetto risultante dagli archivi e la disciplina applicabile nel periodo d'imposta.
- L'interpretazione privilegia l'effettività e la rapidità della riscossione, quindi eventuali accordi privati tra proprietario e utilizzatore possono non essere opponibili all'amministrazione finanziaria.
Testo integrale
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