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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del D.D.G. n. 3595/S9 del 23 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202600058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del contributo provvisorio di € 34.142,00 concesso per la realizzazione della manifestazione "MARZAMEMI CINEFEST – FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE IDENTITÀ DEL MEDITERRANEO"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato il decreto regionale di revoca del contributo provvisoriamente concesso per la manifestazione cinematografica, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La revoca era fondata sul mancato possesso del requisito della continuità quinquennale dell'evento, richiesto dall'art. 5.2 dell'Avviso pubblico. L'Amministrazione ha ritenuto che il festival organizzato dall'associazione dal 2022 non costituisse la prosecuzione del precedente "FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DI FRONTIERA", prodotto dal 2001 da un diverso soggetto. In sede cautelare, l'associazione non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la continuità tra le due manifestazioni: esse risultavano avere denominazioni e loghi diversi; il marchio del precedente festival risultava intestato al regista che lo aveva prodotto; non risultava né la cessazione o cessione della precedente produzione all'associazione, né lo svolgimento da parte del regista di funzioni di direttore artistico per conto dell'associazione. La ricorrente ha inoltre contestato la revoca sotto il profilo dell'affidamento e delle garanzie procedimentali, ma l'Amministrazione aveva comunicato l'avvio del procedimento e ricevuto le controdeduzioni.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. A un sommario esame, l'associazione non aveva dimostrato la continuità quinquennale richiesta dall'Avviso pubblico, poiché la diversa denominazione e il diverso logo dei festival, la titolarità del marchio del precedente evento in capo a un altro soggetto e l'assenza di prova della cessione o prosecuzione dell'organizzazione non consentivano di equiparare le due manifestazioni. Il Tribunale ha inoltre ritenuto rispettate le garanzie di partecipazione formale, essendo stata comunicata l'avvio del procedimento di revoca e consentita la presentazione di controdeduzioni. Ha escluso la formazione di un affidamento meritevole di tutela, in ragione del carattere provvisorio dell'attribuzione patrimoniale e della revoca intervenuta a meno di due mesi dal decreto di concessione. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in € 900,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.

  • art. 5.2 dell'Avviso pubblico

    Richiede, ai fini dell'assegnazione del contributo, la continuità quinquennale dell'evento; il TAR ha ritenuto non dimostrata la continuità tra il festival precedente e quello organizzato dalla ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la continuità tra manifestazioni culturali diverse deve essere sorretta da elementi concreti che dimostrino la prosecuzione dell'evento, quali la continuità organizzativa o produttiva, la cessione del marchio o dell'evento e la permanenza dell'identità sostanziale; la sola affinità o successione temporale non è sufficiente.
  • La diversa denominazione e il diverso logo di due manifestazioni, unitamente alla titolarità del marchio del precedente evento in capo a un soggetto diverso e all'assenza di prova della cessione o prosecuzione organizzativa, possono escludere, in sede di sommaria cognizione, la continuità richiesta da un avviso pubblico per l'accesso a un contributo.
  • Quando il beneficiario riceve la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e può presentare controdeduzioni, risultano rispettate le garanzie formali di partecipazione procedimentale.
  • Il carattere provvisorio del contributo e la revoca adottata in tempi ravvicinati rispetto alla concessione escludono, in assenza di ulteriori elementi, la formazione di un affidamento del beneficiario meritevole di tutela.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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