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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7637 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a somme richieste mediante varie cartelle di pagamento notificate tra il 2003 e il 2007. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non provata la regolare notifica di alcune cartelle, rilevando carenze nelle relate, nei riferimenti alle raccomandate e nell'identificazione della società destinataria. Aveva inoltre ritenuto illegittimo il preavviso perché non preceduto dall'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, l'insufficiente esame degli elementi probatori relativi alla notifica delle cartelle e, dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 50, sostenendo che tale intimazione non fosse necessaria per il preavviso di fermo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto insufficiente e parcellizzata la valutazione della CTR sulla regolarità delle notifiche, imponendo un nuovo esame complessivo degli elementi, tra cui l'indirizzo della sede legale, i sottoscrittori delle relate e i numeri identificativi delle cartelle. Ha inoltre stabilito che il preavviso di fermo, così come il fermo amministrativo, non rientra nella sequenza dell'espropriazione forzata e non richiede quindi la preventiva intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Il preavviso costituisce già una sollecitazione preventiva al pagamento e consente il contraddittorio endoprocedimentale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 50, comma 2

    Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere.

    La disposizione riguarda esclusivamente l'espropriazione forzata e non si applica al preavviso di fermo amministrativo né al fermo, che non costituiscono atti della sequenza espropriativa.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili.

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui, prima dell'iscrizione ipotecaria, deve essere instaurato un contraddittorio con il contribuente, con possibilità di presentare osservazioni o pagare.

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014

    L'omessa comunicazione preventiva e la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comportano la nullità dell'iscrizione ipotecaria.

    Il contribuente deve essere informato preventivamente dell'iscrizione ipotecaria e deve poter interloquire con l'Amministrazione prima dell'adozione della misura.

  • Cass. Sezioni Unite, ordinanza n. 15354 del 2015

    Il principio del contraddittorio preventivo trova applicazione anche per il fermo amministrativo, in ragione della sua assimilabilità all'ipoteca.

    Anche il fermo richiede una comunicazione preventiva, ma il preavviso stesso assolve già a tale funzione e non è necessario un ulteriore atto di intimazione.

  • Cass. n. 26052 del 2011

    L'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 è applicabile nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.

    L'intimazione ad adempiere è necessaria quando si procede all'espropriazione forzata oltre il termine previsto, non per misure cautelari o preventive come il fermo amministrativo.

Massime di principio

  • Quando si contesta la notifica delle cartelle presupposte, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi disponibili, inclusi indirizzo della sede, numeri delle cartelle, date, relate, ricevute e collegamento tra le ricevute postali e gli atti notificati.
  • Il preavviso di fermo amministrativo non è un atto di espropriazione forzata; pertanto, non richiede l'intimazione ad adempiere prevista per l'esecuzione forzata dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
  • Il preavviso di fermo svolge normalmente la funzione di comunicazione preventiva e di sollecitazione al pagamento, consentendo al contribuente di contestare la pretesa o adempiere prima dell'iscrizione del fermo.
  • La preventiva comunicazione resta essenziale per garantire il contraddittorio prima dell'applicazione di misure cautelari come il fermo; tuttavia, una volta notificato il preavviso, non è normalmente richiesto un ulteriore atto autonomo di intimazione.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla validità delle notifiche: impone al giudice di merito un nuovo esame, nel quale l'Amministrazione dovrà dimostrare il collegamento tra ciascuna cartella e la relativa documentazione notificatoria.

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