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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21352/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro la sanzione disciplinare di esclusione per dieci giorni inflitta dal Consiglio di disciplina di Asti il 29/09/2020. Ha dedotto: (1) violazione dell'art. 38, comma 2, dell'ordinamento penitenziario e vizio di motivazione, sostenendo che il verbale di contestazione non indicava l'infrazione e che il detenuto ebbe conoscenza dell'addebito solo davanti al Consiglio di disciplina; (2) violazione del diritto di difesa per il diniego da parte del Tribunale della richiesta di visionare i filmati di videosorveglianza ritenuti probatori, lamentando che la difesa non poté prendere visione delle prove alla base dell'istruttoria e dovette accontentarsi della relazione dell'Ispettore.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha osservato che le regole sulla nullità processuale si estendono anche ai procedimenti disciplinari e che le censure relative a violazioni del diritto di difesa devono essere eccepite tempestivamente (a pena di decadenza) davanti al Consiglio di disciplina o al momento dell'apertura dell'udienza disciplinare; nel caso concreto la contestazione di nullità è stata sollevata solo in sede di reclamo, quindi era preclusa. Quanto alla richiesta di visione dei filmati, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato come già agli atti fossero presenti la relazione dell'Ispettore che aveva visionato i filmati e la relazione di servizio dell'agente, per cui l'integrazione istruttoria sarebbe stata superflua. Per tali motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354), art. 35-bis

    Indica il rimedio del reclamo giurisdizionale avverso i provvedimenti disciplinari; la norma è il fondamento del reclamo oggetto del procedimento.

  • ordinamento penitenziario, art. 38, comma 2

    Riguarda le formalità della contestazione dell'addebito nel procedimento disciplinare; la Corte richiama che eventuali vizi nella contestazione incidono sulla validità del provvedimento ma devono essere eccepiti tempestivamente.

  • codice di procedura penale, art. 182, commi 2 e 3

    Le disposizioni sulla deducibilità delle nullità processuali (decadenza dell'eccezione se non sollevata alla prima occasione utile) si applicano anche ai procedimenti disciplinari amministrativi collegati alla funzione giurisdizionale del reclamo; pertanto il diritto di eccepire vizi si perde se non esercitato tempestivamente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti disciplinari penitenziari, i profili di nullità o di violazione del diritto di difesa devono essere sollevati tempestivamente (in udienza davanti al Consiglio di disciplina) a pena di decadenza; sollevare tali censure solo in sede di reclamo può essere preclusivo.
  • Le regole generali sulla nullità degli atti processuali (art. 182 c.p.p.) si estendono al procedimento disciplinare amministrativo in quanto collegato funzionalmente al rimedio giurisdizionale, imponendo il rispetto dei termini e delle modalità di deduzione delle eccezioni.
  • Il diritto della difesa ad avere accesso alle prove è rilevante, ma il giudice del reclamo può ritenere sufficiente la documentazione già acquisita (relazioni degli operatori che hanno visionato i filmati) e negare ulteriori acquisizioni se l'istruttoria risulta completa e il supplemento manifestamente superfluo.
  • La semplice asserzione di dubbio sulla veridicità della documentazione già in atti non è sufficiente, di per sé, a imporre l'integrazione istruttoria; occorre indicare specifici elementi che rendano necessario il supplemento probatorio.
  • In situazioni simili è consigliabile, per la difesa, eccepire immediatamente in rito eventuali vizi procedurali o richieste istruttorie non soddisfatte, e documentare perché la prova richiesta (es. filmato) sia decisiva e non sostituibile da relazioni esistenti.

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