Sentenza n. 23/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria della non debenza della somma di € 35.669,86, inclusi rivalutazione, sanzioni e interessi, richiesta dal comune di Vernole con note prot. nn. 7115 del 10.7.2023 e 7264 del 12.7.2023, nonché con determinazione n. 282 del 21.7.2023 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 25.11.2022, a titolo di oneri di urbanizzazione e di acquisto di area ricadente in zona PEEP, sita alla via Livio De Carlo/Piazza Caduti per Lavoro; e per l'annullamento - delle note prot. nn. 7115 del 10.7.2023 e 7264 del 12.7.2023, nonché della determinazione dirigenziale n. 282 del 21.7.2023, con cui l'Autorità comunale ha richiesto il versamento della somma di € 35.669,86, comprensiva di rivalutazione e interessi, a titolo di oneri di urbanizzazione e di acquisto di area ricadente in zona PEEP; - della deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 25.11.2022, recante «Presa d’atto dell’adeguamento alle leggi vigenti dell’art. 7 della Convenzione PEEP fra il Comune di Vernole e la “Nuova Casa Società Cooperativa Edilizia” per la cessione della proprietà di un suolo per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale del PEEP di Vernole»; - nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti; e per la condanna del Comune di Vernole alla refusione di quanto già versato (e da versarsi) dalla società Olimpia s.r.l., oltre interessi e rivalutazione; nonché, anche in via subordinata, per il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla società ricorrente a causa dell'illegittima condotta del Comune di Vernole e della lesione dell'affidamento generato dall'Autorità comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento di € 35.669,86, comprensiva di sanzioni, interessi e rivalutazione, per oneri di urbanizzazione e costo dell'area PEEP, nonché atti comunali presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, acquirente nel 2013 di un complesso residenziale in corso di costruzione, ha chiesto l'accertamento della non debenza della somma richiesta dal Comune di Vernole, l'annullamento delle richieste di pagamento, della determinazione dirigenziale e della deliberazione commissariale relative all'adeguamento della convenzione PEEP, nonché la restituzione delle somme eventualmente versate e, in via subordinata, il risarcimento dei danni. Ha dedotto la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere personalmente imputabile del debito originariamente assunto dalla cooperativa cedente, l'intervenuta prescrizione del credito comunale e la violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede. Sono stati inoltre dedotti erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, in violazione dell'art. 3 l. 241/1990. La ricorrente ha richiamato dichiarazioni comunali di avvenuto pagamento, senza tuttavia fornire documentazione comprovante l'integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la contestazione della legittimazione passiva, affermando che le obbligazioni derivanti da una convenzione urbanistica hanno natura reale o propter rem e circolano con il bene, gravando anche sull'acquirente. Nel caso concreto, la società acquirente aveva inoltre dichiarato nell'atto notarile di conoscere la convenzione, accettarne gli effetti e impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni; mancava un atto di liberazione nei suoi confronti. È stata respinta anche la censura di prescrizione, poiché il Comune aveva compiuto atti interruttivi, tra cui una nota di sollecito del 15 luglio 2013, e aveva comunque inviato richieste di pagamento entro il termine decennale decorrente dall'acquisto della proprietà. Il giudice ha escluso la violazione del legittimo affidamento e della buona fede, ritenendo che, in applicazione del principio di autoresponsabilità, l'acquirente avrebbe dovuto verificare presso il Comune l'adempimento degli obblighi convenzionali del precedente proprietario. Le dichiarazioni di avvenuto pagamento contenute in atti comunali non sono state considerate prova scritta sufficiente; gravava sulla ricorrente, secondo il principio di vicinanza della prova, dimostrare l'integrale pagamento. Le ulteriori censure sono state ritenute generiche e non provate. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per mancanza di una condotta contra ius dell'Amministrazione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 35 l. 865/1971
La convenzione urbanistica stipulata per la cessione di aree PEEP costituisce la fonte degli obblighi relativi al costo dell'area e agli oneri concessori, obblighi destinati a incidere sul bene.
art. 46 l. 457/1978
Richiamato quale base normativa della convenzione relativa alla cessione dell'area per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale.
art. 3 l. 241/1990
La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata nel quadro della legittimità delle richieste comunali e della sufficienza degli elementi istruttori.
Massime di principio
- Le obbligazioni derivanti da una convenzione urbanistica, quando sono strettamente inerenti al bene e funzionali alla disciplina della sua utilizzazione, hanno natura reale o propter rem e si trasferiscono con il bene all'acquirente, salvo che quest'ultimo sia stato espressamente liberato dal precedente obbligato.
- L'acquirente di un bene gravato da obblighi derivanti da una convenzione urbanistica non può invocare il legittimo affidamento sulla situazione apparente risultante dagli atti di trasferimento se, in applicazione del principio di autoresponsabilità, avrebbe potuto verificare presso l'amministrazione l'adempimento degli obblighi convenzionali pregressi.
- Le dichiarazioni di avvenuto pagamento contenute in atti o deliberazioni amministrative non costituiscono, da sole e in assenza di ulteriori risultanze documentali, prova sufficiente dell'integrale adempimento di obbligazioni convenzionali.
- Quando il privato contesta l'esistenza o l'ammontare di un pagamento relativo a obbligazioni convenzionali, grava su di lui l'onere di fornire la prova dell'adempimento, secondo il principio di vicinanza della prova.
- La domanda risarcitoria proposta contro l'amministrazione deve essere respinta quando l'atto o la condotta contestata risultano legittimi e manca quindi una condotta contra ius.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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