Ordinanza n. 1953/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto del ricorrente in quanto cessato dal servizio per raggiunti limiti di età in data 01.05.2024 a percepire l'intero importo del TFS ancora da corrispondere da parte di INPS senza dilazioni e senza rateizzazione e la condanna dell’Istituto resistente a corrispondere senza dilazione l'intero importo ancora dovuto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Veneto in ragione della residenza del ricorrente in provincia di Padova. Ha precisato che il processo potrà proseguire davanti al TAR Veneto mediante riassunzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della natura della decisione.
Atto impugnato: diniego o mancata corresponsione integrale e senza rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS)
Esito
La controversia
Il ricorrente, già vigile del fuoco cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, ha proposto un'azione di accertamento e condanna nei confronti dell'INPS per ottenere il pagamento immediato dell'intero importo del trattamento di fine servizio ancora dovuto, senza dilazioni né rateizzazione, oltre interessi e rivalutazione. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio il difetto di competenza territoriale, osservando che, nelle controversie relative a diritti proposte da dipendenti pubblici in quiescenza nell'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa, non trova applicazione il criterio della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., riferibile ai dipendenti ancora in servizio. Deve invece applicarsi il criterio della residenza del ricorrente, che al momento dell'instaurazione del giudizio risiedeva in provincia di Padova.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
criterio della sede di servizio
Il criterio della sede di servizio non si applica alle controversie relative a diritti proposte da dipendenti pubblici in quiescenza; per tali controversie rileva la residenza del ricorrente al momento dell'instaurazione del giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a diritti, proposte da dipendenti pubblici in quiescenza nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la competenza territoriale non si determina in base alla sede di servizio prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.a., criterio riferibile al dipendente in costanza di servizio, ma in base alla residenza del ricorrente.
- Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale e individua il TAR competente, il processo può proseguire davanti a quest'ultimo mediante riassunzione entro il termine perentorio stabilito nell'ordinanza, decorrente dalla comunicazione della decisione.
Come è indicizzato
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