Ordinanza n. 940/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo n. 548 del 22.8.2024 di conferimento incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Pediatria adottato a definizione della procedura indetta con determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo n. 144 del 29/02/2024; - del verbale di Commissione di valutazione nominata con determina n. 357 del 3.6.2024 per l’espletamento della procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Pediatria; - della valutazione complessiva e del voto assegnato alla prova sostenuta dalla ricorrente dott.ssa Emanuela Lanfranchi; - della valutazione complessiva e del voto assegnato alla prova sostenuta dalla Dott.ssa Veronica Albano; - della Relazione Sintetica adottata il 16.7.2024 dalla Commissione di Valutazione preposta alla procedura relativa al conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria che ha definito la graduatoria di merito dei candidati; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da del 17\4\2025: - determina del Direttore Generale Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo n. 106 del 28.3.2025 con oggetto: presa atto esito positivo verifica ai sensi art.15 comma 7 ter d.lgs. 502/1992 e conseguente conferma incarico direttore struttura complessa – Dott.ssa Veronica Albano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Pediatria, con i relativi atti della procedura e successiva conferma dell'incarico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina di conferimento dell'incarico, il verbale della commissione di valutazione, le valutazioni complessive e i voti attribuiti alle prove proprie e dell'altra candidata, nonché la relazione sintetica con la graduatoria di merito. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determina con cui l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo ha preso atto dell'esito positivo della verifica prevista dall'art. 15, comma 7-ter, del d.lgs. 502/1992 e ha confermato l'incarico. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR aveva sospeso il giudizio in attesa della decisione sulla questione di giurisdizione rimessa dal TAR Liguria alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Successivamente, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. 502/1992, nella parte in cui non prevede un concorso per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario. La questione costituzionale è stata ritenuta rilevante anche per il presente giudizio, poiché il diritto vivente richiamato, fondato sulle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, riconduce tali controversie alla giurisdizione ordinaria proprio in ragione della ritenuta natura non concorsuale della procedura.
La decisione
Il TAR, senza pronunciarsi sul rito, sul merito, sulla giurisdizione o sulle spese, ha disposto la sospensione impropria, in senso lato, del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3926/2026. La sospensione è stata disposta ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., secondo i principi richiamati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Le parti sono state onerate, a pena di estinzione, di presentare l'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. 502/1992
nella parte in cui non prevede la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario
La disposizione è oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, poiché la mancata previsione di un concorso inciderebbe sulla natura della procedura e, conseguentemente, sul riparto di giurisdizione.
art. 15, comma 7-ter, d.lgs. 502/1992
Prevede la verifica il cui esito positivo ha condotto l'Azienda sanitaria alla conferma dell'incarico impugnata con motivi aggiunti.
art. 295 c.p.c.
Costituisce, unitamente all'art. 79, comma 1, c.p.a., la base normativa della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Consente la sospensione del processo amministrativo secondo i presupposti richiamati dal giudice.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone la presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla cessazione della causa di sospensione, a pena di estinzione del processo.
artt. 3, 32 e 97 Cost.
Parametri costituzionali in relazione ai quali il Consiglio di Stato ha sollevato la questione sulla mancata previsione del concorso per gli incarichi di direzione di struttura complessa.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale rilevante e pregiudiziale, il giudice può disporre la sospensione impropria del processo, rinviando ogni decisione sul rito, sulla giurisdizione, sul merito e sulle spese alla pronuncia della Corte costituzionale.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina che regola il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario può essere rilevante anche nei giudizi pendenti aventi a oggetto gli atti della relativa procedura, in quanto l'esito della questione incide sulla qualificazione della procedura e sul conseguente riparto di giurisdizione.
- In caso di sospensione del giudizio, le parti devono presentare l'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione che definisce la questione pregiudiziale, a pena di estinzione del processo.
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