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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06533/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2014, relativa a IRPEF, sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2010, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi presentata con Modello Unico 2011. L’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione di una rata di spese per interventi di ristrutturazione edilizia su un immobile, ritenendo superato il plafond di euro 48.000 previsto dalla normativa agevolativa richiamata nella sentenza impugnata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto due motivi di violazione e falsa applicazione di legge: il primo, per avere i giudici di merito negato il diritto alla detrazione sul presupposto di un unico intervento, senza considerare che si trattava di un duplice intervento di recupero del patrimonio edilizio; il secondo, per avere applicato un unico tetto di spesa anche in presenza di lavori in parte eseguiti prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2006, che secondo il ricorrente avrebbero dovuto seguire un diverso regime fiscale. In corso di giudizio, il ricorrente ha inoltre chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, producendo documentazione da cui risultava che l’Agenzia delle Entrate aveva disposto lo sgravio parziale della cartella, riferito proprio al debito oggetto della controversia, senza che l’Amministrazione avesse svolto deduzioni ostative alla declaratoria richiesta.

La decisione

La Corte ha preso atto dello sgravio parziale disposto dall’Amministrazione finanziaria e della mancata contestazione da parte della difesa erariale, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso sulla spettanza della detrazione per ristrutturazione edilizia e sull’applicazione del plafond agevolativo. In ragione della peculiarità della vicenda, la Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base del controllo formale sulla dichiarazione dei redditi che aveva condotto al disconoscimento della detrazione e all’emissione della cartella

  • l. 24 agosto 2006, n. 248

    richiamata dalla sentenza impugnata come fonte del limite massimo di euro 48.000 per le detrazioni edilizie; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito sulla corretta applicazione della disciplina, perché dichiara cessata la materia del contendere

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di legittimità, l’Amministrazione finanziaria abbia disposto lo sgravio del debito tributario oggetto di causa e tale sopravvenienza sia documentata in modo univoco.
  • Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, può assumere rilievo la mancata opposizione dell’Amministrazione, letta come acquiescenza alla sopravvenuta definizione della pretesa tributaria.
  • Quando la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e può compensare integralmente le spese in considerazione della peculiarità del caso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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