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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30429/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di circa 250 grammi di cocaina. Pastorelli deduce: inutilizzabilità di documenti depositati dopo il decreto di giudizio immediato, mancata audizione dell'operatore che ha eseguito l'analisi tossicologica, e contraddittorietà/problemi probatori in ordine al rinvenimento della busta di cocaina. Rubolino censura: nullità per difetto di notifica del rinvio udienza e pregiudizio al diritto di difesa; inutilizzabilità della consulenza/consulente che avrebbe svolto attività interpretativa sui messaggi; contestazione dell'interpretazione dei messaggi e mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto ammissibili i documenti depositati successivamente perché le formalità dell'art. 430 c.p.p. erano state rispettate e la documentazione è stata messa immediatamente a disposizione degli indagati; non vi è stata violazione del diritto di difesa né pregiudizio nella scelta del rito. La consulenza tossicologica è stata ritenuta regolare dato che il responsabile dell'aliquota ha riferito in dibattimento e l'assenza dell'operatore materiale non ha inciso sui diritti di difesa; eventuali nullità intermedie non dedotte tempestivamente sono decadute. Le censure relative alla valutazione dei fatti (caduta della busta, interpretazione dei messaggi) sono inidonee in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni probatorie riservate ai giudici di merito. Sul punto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, il diniego dell'applicazione del quinto comma è stato motivato dalla enorme quantità di dosi ricavabili (1.292 dosi), idonea a ledere la salute pubblica. Entrambi i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 430 cod. proc. pen.

    Regole di deposito e immissione degli atti; la Corte ha ritenuto che le formalità siano state rispettate e che il deposito immediato renda utilizzabili gli atti integrativi d'indagine.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Avviso agli indagati: la giurisprudenza citata distingue tra atti integrativi eseguiti dopo l'avviso e l'emissione del decreto; se la documentazione viene depositata e resa subito disponibile non si configura inutilizzabilità.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5)

    Prevede una particolare ipotesi attenuata per quantità di stupefacente destinata ad uso personale; la Corte ha ritenuto inapplicabile il comma 5 per l'elevata quantità sequestrata (1.292 dosi medie).

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Nullità di ordine generale a regime intermedio per mancata audizione dell'autore di una consulenza tecnica; la sentenza ricorda che tali nullità devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti sono soggette a decadenza e possono essere sanate.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Limiti di deducibilità delle nullità; rimarca la necessità di tempestiva deduzione delle nullità proceduralmente rilevabili.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Sanatoria delle nullità di cui all'art. 178 se non tempestivamente dedotte dalla parte presente al compimento dell'atto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; utilizzo del potere di condanna per i ricorsi infondati.

Massime di principio

  • Atti integrativi delle indagini eseguiti dopo l'avviso o prima del decreto di giudizio immediato non sono automaticamente inutilizzabili se depositati e resi immediatamente disponibili: la tempestività e le formalità di deposito sono decisive.
  • L'assenza dell'operatore che materialmente ha eseguito una consulenza non rende necessariamente inutilizzabile la relazione se chi la ha sottoscritta o il responsabile può riferire in dibattimento; eventuali nullità correlate devono essere sollevate immediatamente per non essere sanate.
  • Le contestazioni riguardanti la valutazione della prova, la credibilità dei testimoni o l'interpretazione del contenuto dei messaggi sono, di norma, valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, salvo vizio di motivazione manifesto.
  • Difetti di notifica possono essere ritenuti sanati se la parte non dimostra concreto pregiudizio al diritto di difesa, se è assistita da difensori presenti o se non ha chiesto tempestivamente termini a difesa.
  • Per l'applicazione delle ipotesi attenuate o alternative previste dalla normativa sugli stupefacenti (es. art. 73 d.P.R. 309/1990) la quantità e l'idoneità concreta della sostanza a produrre numerose dosi costituiscono elemento cruciale: grandi quantità ostano di regola all'applicazione delle attenuanti per uso personale.
  • Attività tecniche come l'estrapolazione di messaggi o file sono ripetibili e verificabili; perciò la loro utilizzabilità è normalmente ammessa se accessibili alle parti e controllabili.

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