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Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento della decisione adottata in data 25 aprile 2026, contenuta nel Verbale n. 135 dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale sita presso il Municipio di San Severino Marche (MC), comunicata al delegato sig. Bischi a mani in data 26 aprile 2026 ore 10,20 - con cui è stata disposta l’esclusione della lista di candidati per l’elezione comunale, contraddistinta dal contrassegno “USSITA 2026 – Insieme per la Ricostruzione e il Futuro” - e di ogni atto antecedente e susseguente, comunque presupposto e connesso al provvedimento principale in questione, e con richiesta di adozione del conseguenziale provvedimento sostitutivo di riammissione della lista dei candidati e del sindaco alla consultazione elettorale amministrativa indetta con DM 25 febbraio 2026;

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: provvedimento di ricusazione ed esclusione di una lista dalle elezioni comunali, adottato dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Severino Marche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 129 c.p.a., l'esclusione della lista dalle elezioni comunali, chiedendone la riammissione. La lista era stata presentata alle ore 13.04 del 25 aprile 2026, oltre il termine delle ore 12.00, sebbene il presentatore fosse presente presso la sede municipale dalle ore 11.50. Alla presentazione mancavano i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di tre candidati, la dichiarazione di accettazione della candidatura di uno di essi e il contrassegno in formato digitale; il presentatore aveva formulato una riserva di successiva produzione documentale. I ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 48 e 51 Cost., dei principi di massima partecipazione, tassatività delle cause ostative e favor partecipationis, nonché eccesso di potere per sviamento; violazione dell'art. 28, comma 8, d.P.R. 570/1960 ed eccesso di potere, sostenendo che la presenza fisica del presentatore nei locali comunali prima della scadenza avrebbe consentito di considerare tempestivamente iniziata la presentazione, che il ritardo sarebbe giustificabile da circostanze eccezionali e che le carenze documentali avrebbero potuto essere regolarizzate o integrate successivamente. È stata inoltre contestata l'irrilevanza del mancato deposito del contrassegno digitale in applicazione del favor partecipationis.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto provato che il presentatore fosse presente alle ore 11.50, ma anche che la lista fosse stata effettivamente presentata alle ore 13.04 e che la documentazione fosse incompleta. Non è stata provata l'esistenza di fatti eccezionali non imputabili ai presentatori idonei a giustificare il ritardo; la denuncia-querela prodotta non dimostrava tali circostanze. In ogni caso, la successiva produzione documentale non risultava mai avvenuta, neppure entro le ore 16.00, termine di chiusura del verbale. Il Collegio ha affermato che la documentazione richiesta a pena di inammissibilità deve essere completa al momento della presentazione della lista, anche quando il ritardo sia eccezionalmente consentito; non sono ammesse riserve di integrazione postuma né il soccorso istruttorio per formalità indefettibili, poiché ciò violerebbe la par condicio e il principio di autoresponsabilità. L'art. 33, ultimo comma, d.P.R. 570/1960 consente l'integrazione soltanto per mere irregolarità relative a documenti tempestivamente presentati, non per documenti mancanti richiesti a pena di esclusione. Il mancato deposito del contrassegno digitale avrebbe potuto essere regolarizzato, essendo stato prodotto il contrassegno cartaceo; tuttavia, la mancata dichiarazione di accettazione della candidatura di uno dei candidati costituiva autonoma causa di esclusione, non superata neppure dal documento prodotto in giudizio, privo di data e autenticazione. Poiché la lista era composta dal numero minimo di sette candidati e soltanto sei dichiarazioni di accettazione erano state validamente presentate, l'esclusione del candidato determinava il difetto del numero minimo e la ricusazione dell'intera lista. Il TAR ha inoltre rilevato il mancato rispetto della quota di genere, essendo tutti i candidati di sesso maschile, sebbene tale profilo non fosse stato posto a fondamento del provvedimento impugnato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Disciplina l'azione speciale avverso gli atti preparatori del procedimento elettorale; il ricorso è stato deciso dal TAR nel rito elettorale.

  • art. 28, comma 8, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Prevede il termine perentorio per la presentazione delle liste; la presentazione oltre le ore 12.00 è stata ritenuta tardiva, salva la possibilità di considerare eccezionalmente giustificato il ritardo in presenza di specifiche circostanze provate.

  • art. 33, comma 1, lettera c), d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali

    La mancanza o incompletezza della dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce causa di esclusione; nel caso concreto la carenza relativa a un candidato ha comportato il difetto del numero minimo della lista e la ricusazione dell'intera lista.

  • art. 33, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    La facoltà di integrazione documentale nel procedimento elettorale riguarda mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non può sanare la mancata produzione di documenti richiesti a pena di esclusione.

  • art. 2 legge 23 novembre 2012, n. 215

    Prevede la quota di genere nelle liste elettorali comunali; il TAR ha rilevato incidentalmente che la lista, composta esclusivamente da candidati uomini, non la rispettava.

  • artt. 48 e 51 Cost.

    I principi di elettorato attivo e passivo e di massima partecipazione non consentono di disapplicare o superare le prescrizioni legislative poste a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di presentazione delle liste elettorali, la mera presenza fisica del presentatore presso la sede comunale prima della scadenza non equivale alla tempestiva presentazione della lista, che deve risultare perfezionata entro il termine previsto, salvo che il ritardo sia eccezionalmente giustificato da circostanze non imputabili e provate.
  • La documentazione prescritta a pena di inammissibilità deve essere completa al momento della presentazione della lista; non sono ammesse riserve di produzione successiva né il soccorso istruttorio per colmare omissioni relative a formalità indefettibili.
  • La facoltà di integrazione documentale prevista dall'art. 33, ultimo comma, d.P.R. 570/1960 è limitata alle mere irregolarità di documenti già presentati tempestivamente e non si estende alla mancata produzione di documenti richiesti dalla legge a pena di esclusione.
  • La mancata o incompleta dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce causa autonoma di esclusione del candidato; se l'esclusione determina la riduzione della lista al di sotto del numero minimo legale di candidati, deve essere ricusata l'intera lista.
  • Il favor partecipationis non può operare in contrasto con prescrizioni legislative tassative poste a tutela della par condicio, della certezza dei termini e del principio di autoresponsabilità dei presentatori.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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