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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45273/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "allargata" disposto sul patrimonio riconducibile ad Aracri, per carenza motivazionale circa il periculum in mora e per mancata valutazione, da parte del Collegio del riesame, della documentazione prodotta dalla difesa (traduzione di atto notarile tedesco sull'acquisto di terreno, sentenza di usucapione, precedente decreto di sequestro di prevenzione), nonché violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell'art. 111, comma 6, Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto in relazione alla omessa motivazione sul periculum in mora, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro perché riesamini l'istanza alla luce dei principi ermeneutici indicati (in particolare quelli contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite "Ellade"). La Corte, invece, ha dichiarato manifestamente infondata la censura relativa alla presunta omissione di valutazione degli atti prodotti dalla difesa, ritenendo legittime e motivate le ragioni addotte dal Collegio del riesame circa i vizi formali degli atti (mancanza di traduzione giurata, assenza di annotazione di passaggio in giudicato, mancata prova di irrevocabilità del precedente decreto).

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    La sentenza richiama l'obbligo di motivazione concisa anche sul periculum in mora per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca, anche quando si tratta di confisca "allargata", richiamando il parametro interpretativo delle Sezioni Unite (Ellade).

  • art. 240-bis cod. proc. pen.

    Usata in relazione alla confisca per sproporzione; la Corte conferma che il provvedimento cautelare funzionale a tale confisca richiede motivazione sul periculum in mora.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Individuazione del reato 'spia' (associazione mafiosa) che giustifica, sul piano del fumus commissi delicti, l'azione cautelare e l'esame della riconducibilità dei beni alla condotta criminale.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citado dalla difesa a sostegno dell'esigenza di motivazione; la Corte ha esaminato la censura relativa alla motivazione (in particolare per il periculum in mora) e l'ha accolta parzialmente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Riferimento costituzionale al diritto a un processo equo e motivato; invocato dalla difesa per contestare l'insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • artt. 242 e 143, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla produzione di documenti in lingua straniera: la Corte osserva che l'atto in lingua tedesca non era accompagnato da traduzione giurata, giustificando la valutazione negativa del Collegio ma sottolineando che la mera carenza formale non autorizza di per sé l'esclusione valutativa senza adeguata considerazione.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "allargata" richiede una motivazione specifica anche sul periculum in mora: non basta affermare in termini generici il rischio di dispersione, occorre spiegare perché la disponibilità libera dei beni rende necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo.
  • La Corte segue l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. "Ellade"): la motivazione sul periculum va rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione della confisca, salvo l'eccezione delle cose la cui detenzione/uso costituisce reato di per sé.
  • I documenti prodotti dalla difesa in lingua straniera devono essere valutati dal giudice: la mancanza di traduzione giurata può legittimare critiche alla prova, ma il giudice deve comunque indicare in motivazione perché tali atti sono ritenuti irrilevanti o viziati.
  • Atti giurisdizionali o provvedimenti pregressi (sentenze di usucapione, precedenti sequestri) mantengono rilevanza probatoria anche se non provati nella forma ideale; tuttavia la loro incidenza sarà commisurata alla loro definitività e all'irrivocabilità dimostrata.
  • Quando la difesa produce elementi diretti a dimostrare la lecita provenienza dei beni, il giudice cautelare deve valutare concretamente tali elementi e motivare il rifiuto o l'esclusione probatoria; la carenza formale non esime da una valutazione sostanziale.
  • In caso di carenza motivazionale sul periculum in mora, la Corte di cassazione può annullare con rinvio: il nuovo esame dovrà esplicitare i fatti e le ragioni che fondano il convincimento sulla necessità dell'anticipazione cautelare.

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