Sentenza n. 1666/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del diritto del ricorrente, come in epigrafe generalizzato, di vedersi riconosciuta l’indennità di buonuscita – TFS con il beneficio di cui all’articolo 6-bis del citato d.l. n. 387/1987; e, per la condanna dell’Amministrazione resistente alla rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di TFS per effetto del riconoscimento dei c.d. “sei scatti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riconoscimento, in sede di liquidazione del TFS, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita-TFS mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze e degli accessori. Nel ricorso era stata inserita anche una domanda relativa alla ricostruzione della pensione ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973; il ricorrente ha precisato che tale domanda era frutto di errore materiale e, comunque, vi ha rinunciato. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dal collocamento in congedo, avvenuto il 31 luglio 2018. Nel merito ha chiesto il rigetto, ritenendo non spettanti i sei scatti in caso di cessazione dal servizio a domanda.
La decisione
Il TAR ha ritenuto integralmente ammissibile la domanda, poiché limitata al TFS, materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la domanda pensionistica, devoluta alla Corte dei conti, è stata espunta dal thema decidendum per errore materiale e rinuncia. È stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché l’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita. È stata respinta anche l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare del TFS risultante dal prospetto di liquidazione, non dalla data di cessazione dal servizio; essendo il prospetto dell’agosto 2020 e il ricorso depositato il 23 febbraio 2025, la domanda è tempestiva. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 agli appartenenti alle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 da parte del Codice dell’ordinamento militare non determina la riviviscenza della precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che escludeva la cessazione a domanda; tale disposizione deve ritenersi abrogata. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma inoltre la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile, non modifica il regime di calcolo del TFS. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e non può escludere il beneficio quando la domanda sia presentata successivamente. Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’INPS a rideterminare e corrispondere il TFS includendo i sei scatti, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e con condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita
La disposizione attribuisce sei scatti al personale delle forze di polizia, anche a ordinamento militare, ai fini della liquidazione del TFS; il beneficio può spettare anche a chi cessa dal servizio a domanda, alle condizioni previste dal comma 2, senza che il termine del 30 giugno abbia natura decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione, nella formulazione che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, non è più vigente; l’abrogazione della norma novellatrice non ne determina la riviviscenza.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione da parte del Codice dell’ordinamento militare non comporta la reviviscenza della precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Disciplina gli aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita quanto ai sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Gli accessori sulle somme dovute sono riconosciuti mediante interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi sulle prestazioni previdenziali, escludendo il cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per consentire il contraddittorio sulla possibile parziale inammissibilità della domanda pensionistica.
Massime di principio
- L’INPS è legittimato passivamente nelle controversie relative alla corresponsione e alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, essendo l’ente previdenziale il soggetto obbligato al pagamento della prestazione.
- Per il diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza dell’ammontare della prestazione risultante dal prospetto di liquidazione, e non dalla data di cessazione dal servizio.
- L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia anche quando siano inseriti in un ordinamento militare e consente l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
- L’abrogazione della disposizione che ha modificato una norma precedente non determina, di regola, la reviviscenza della formulazione originaria; nel caso esaminato, l’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la versione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 che escludeva la cessazione a domanda.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non è decadenziale: costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e il suo mancato rispetto non esclude il beneficio dei sei scatti.
- L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 incide sulla base pensionabile e non modifica il diverso regime di calcolo dell’indennità di buonuscita disciplinato dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
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