Cassazione Civile, Ordinanza n. 01008/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il Comune aveva promosso davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici un procedimento volto ad accertare la "qualitas soli" di terreni compresi nella c.d. Bandita delle Mortelle, per ottenerne la dichiarazione di natura allodiale. L'Università agraria, chiamata nel giudizio, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere trattata come verifica amministrativa, ormai spettante alla Regione, e non come controversia giurisdizionale; ha inoltre dedotto che il Comune non avesse legittimazione ad causam né interesse ad agire, perché non avrebbe affermato la titolarità del diritto controverso. Ha poi sostenuto l'illegittimità costituzionale dei poteri officiosi del commissario per contrasto con il principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. e con l'art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, oltre a richiamare la disciplina ambientale e paesaggistica per negare rilievo al vincolo sulle aree. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. Ha ritenuto che la controversia rientri nell'ambito dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, poiché riguarda l'accertamento della natura demaniale/allodiale dei terreni e la verifica della "qualitas soli", questione che può essere antecedente logico-giuridico necessario della decisione. Ha escluso che nel caso concreto vi fosse un'iniziativa officiosa del commissario, perché il procedimento era stato introdotto su istanza del Comune; l'ordine di integrare il contraddittorio non equivale a esercizio officioso dell'azione. Ha inoltre affermato che le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse ad agire attengono alle condizioni dell'azione e devono essere decise dal giudice adito, non incidendo sulla giurisdizione. Le questioni di costituzionalità sollevate sono state giudicate irrilevanti e manifestamente infondate nel caso concreto. Le parti sono state rimesse davanti al commissario, che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766
Attribuisce ai commissari per la liquidazione degli usi civici la giurisdizione su tutte le controversie relative all'accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, incluse quelle sulla qualità demaniale del suolo e sulla "qualitas soli" quando costituisca antecedente logico necessario.
artt. 71 e 29 r.d. n. 332/1928
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la richiesta del Comune avrebbe dovuto essere trattata come verifica amministrativa, non come contenzioso giurisdizionale.
art. 66 d.P.R. n. 616/1977
Richiamato per affermare il trasferimento alla competenza regionale della verifica amministrativa invocata dalla ricorrente.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che i poteri officiosi del commissario sarebbero incompatibili con il principio di terzietà; la Corte esclude che la previsione di iniziative officiose, di per sé, leda l'imparzialità del giudice.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente per contestare la compatibilità dei poteri officiosi con il diritto a un giudice terzo e imparziale.
art. 6, par. 1, TUE
Richiamato come base del valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali nel sistema dell'Unione.
art. 311 d.lgs. n. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la tutela ambientale e paesaggistica spetterebbe al Ministero competente.
art. 82 d.P.R. n. 616/1977
Richiamato dalla ricorrente insieme al Codice dei beni culturali e del paesaggio per escludere l'applicazione del vincolo paesistico alle aree ricomprese nel PRG comunale.
art. 142, co. 2, d.lgs. n. 42/2004
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il vincolo paesistico non opererebbe sulle aree incluse nel PRG.
Massime di principio
- La giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici comprende tutte le controversie in cui sia necessario accertare l'esistenza, la natura o l'estensione di usi civici, nonché la qualità demaniale del suolo, quando tale accertamento costituisca il presupposto logico-giuridico della decisione.
- La giurisdizione commissariale non è esclusa dal solo fatto che la controversia venga introdotta da un soggetto che non si affermi titolare in senso sostanziale del diritto, se la domanda mira all'accertamento della natura del bene e l'interesse ad agire è ritenuto dal giudice adito.
- Le eccezioni di difetto di legittimazione ad causam e di interesse ad agire attengono alle condizioni dell'azione e devono essere esaminate dal giudice munito di giurisdizione; non possono di regola essere convertite in un vizio di giurisdizione.
- La previsione di poteri officiosi del giudice non viola di per sé il principio di terzietà e imparzialità; il problema costituzionale sorge solo se il giudice utilizza tali poteri per alterare qualità ed estensione della domanda o per sostituirsi alle parti nella pretesa sostanziale.
- La questione di costituzionalità è irrilevante quando il fatto processuale presupposto della censura - qui l'esercizio officioso dell'azione da parte del commissario - non risulti in concreto verificato.
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