Cassazione Penale, Ordinanza n. 33930/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre rilevato che le rinunce al ricorso non erano rituali e, per l'inammissibilità, ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputate che avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro. Dall'ordinanza emerge che era stata anche trasmessa una dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte delle difese, ma la Corte l'ha ritenuta non rituale perché le sottoscrizioni non erano accompagnate da formalità idonee ad attestare la riferibilità delle dichiarazioni alle due imputate. I ricorsi avevano contenuto identico. Con il primo motivo le ricorrenti riproponevano censure sulla revoca della richiesta di giudizio abbreviato, ritenuta non consentita dai giudici di merito in quanto intervenuta dopo che il rito era già stato ammesso dal giudice; la Corte rileva che tale questione era già stata correttamente vagliata e disattesa con argomentazioni giuridicamente puntuali. Con il secondo motivo le ricorrenti contestavano la sussistenza del dolo in relazione ai reati contestati, ma la doglianza è stata ritenuta generica, sostanzialmente riproduttiva del gravame di merito e non confrontata con la puntuale motivazione della sentenza di primo grado, richiamata anche dalla Corte di appello.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare rituale e riferibile in modo certo alla parte; in difetto di formalità idonee ad attestarne la provenienza, la dichiarazione non produce effetti.
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, è inammissibile se non introduce reali profili di censura.
- La doglianza sulla mancanza dell'elemento soggettivo deve essere specifica e confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; una contestazione generica del dolo non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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