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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14713/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano n. 11296/2014 (condanna per corruzione, artt. 110, 81 cpv, 319 bis in relazione all'art. 319 c.p.). La difesa ha sostenuto l'inconciliabilita tra quella condanna e la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Cremona nei confronti dei pubblici ufficiali, nonché ha offerto nuove prove (intercettazione ambientale del 20/09/2012 e testimonianza per rogatoria) volte a dimostrare che le somme versate dagli imprenditori Lo Presti fossero dividendi o apporti societari e non dazioni corruttive. È stata altresì dedotta la violazione di norme sul procedimento di revisione (artt. 629, 630, 631, 634 c.p.p.) e contestata la valutazione della possibile riqualificazione del fatto in traffico di influenze illecite (artt. 346-346 bis c.p.). Infine è stata impugnata la statuizione civile di risarcimento in favore della Regione Lombardia.

La decisione

I ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto non sussistente l'inconciliabilita dei giudicati: entrambe le pronunce, pur con esiti diversi rispetto ai pubblici ufficiali, riconoscevano l'esistenza di accordi illeciti e versamenti da Lo Presti al Guarischi; tali fatti possono comunque configurare il reato di traffico di influenze illecite (artt. 346-346 bis c.p.). Le presunte prove nuove sono state ritenute insufficienti a determinare, in termini di ragionevole sicurezza, l'insussistenza della responsabilità penale dell'imputato (le intercettazioni erano parcellizzate e temporalmente sfasate; le dichiarazioni per rogatoria neutre rispetto alla posizione dell'imputato). La Corte ha inoltre osservato che la sola prospettazione di una diversa qualificazione del reato, meno grave, non è idonea a giustificare la revisione. Per tali motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Fianco normativo relativo alla concorso di persone nel reato; richiamato nell'impianto accusatorio originario.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per l'articolazione del reato contestato; la condanna originaria faceva riferimento a questa fattispecie nella sua articolazione.

  • art. 319 bis cod. pen.

    Aggravante/forme aggravate della corruzione richiamata nella imputazione principale.

  • artt. 346 - 346 bis cod. pen.

    Fattispecie di traffico di influenze illecite: la Corte ha ritenuto che, anche ove venisse meno l'ipotesi corruttiva, i fatti accertati potrebbero configurare tale reato, per cui la prospettazione di una diversa qualificazione non giustifica la revisione.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli estremi per il procedimento di revisione; richiamata dalla difesa per censurare la decisione.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Prevede la revisione quando sussista inconciliabilita fra giudicati irrevocabili; la Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata per escludere l'inconciliabilita richiesta.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Previsione procedurale collegata alla revisione; richiamata nella contestazione difensiva.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicabile nelle fasi di revisione; citata dalla difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione d'inammissibilità; applicata per imporre euro 3000 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La revisione per inconciliabilita di giudicati richiede che le sentenze irrevocabili accertino fatti incompatibili in modo da rendere impossibile la convivenza delle due statuizioni: la mera diversa valutazione o ricostruzione non è sufficiente.
  • La prospettazione di una possibile riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave (es. traffico di influenze) non costituisce, di per sé, motivo valido per ottenere la revisione se i fatti accertati restano nel complesso riconducibili a condotte illecite già emerse.
  • La 'prova nuova' utile alla revisione deve essere tale da generare un ragionevole dubbio sulla responsabilità penale dell'imputato rispetto all'originario compendio probatorio; prove parziali, temporalmente sfasate o dichiarazioni neutre difficilmente soddisfano questo requisito.
  • L'assoluzione di coimputati non determina automaticamente la revisione della condanna dell'intermediario se le decisioni si fondano su accertamenti differenti e non incompatibili sui medesimi fatti.
  • In giudizio di revisione il giudice valuta sia l'inconciliabilita dei giudicati sia l'efficacia delle prove nuove in termini di impatto sull'intero compendio probatorio; l'esito negativo può comportare condanna alle spese e sanzione secondo l'art. 616 c.p.p.

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