Cassazione Penale, Sentenza n. 14713/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano n. 11296/2014 (condanna per corruzione, artt. 110, 81 cpv, 319 bis in relazione all'art. 319 c.p.). La difesa ha sostenuto l'inconciliabilita tra quella condanna e la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Cremona nei confronti dei pubblici ufficiali, nonché ha offerto nuove prove (intercettazione ambientale del 20/09/2012 e testimonianza per rogatoria) volte a dimostrare che le somme versate dagli imprenditori Lo Presti fossero dividendi o apporti societari e non dazioni corruttive. È stata altresì dedotta la violazione di norme sul procedimento di revisione (artt. 629, 630, 631, 634 c.p.p.) e contestata la valutazione della possibile riqualificazione del fatto in traffico di influenze illecite (artt. 346-346 bis c.p.). Infine è stata impugnata la statuizione civile di risarcimento in favore della Regione Lombardia.
La decisione
I ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto non sussistente l'inconciliabilita dei giudicati: entrambe le pronunce, pur con esiti diversi rispetto ai pubblici ufficiali, riconoscevano l'esistenza di accordi illeciti e versamenti da Lo Presti al Guarischi; tali fatti possono comunque configurare il reato di traffico di influenze illecite (artt. 346-346 bis c.p.). Le presunte prove nuove sono state ritenute insufficienti a determinare, in termini di ragionevole sicurezza, l'insussistenza della responsabilità penale dell'imputato (le intercettazioni erano parcellizzate e temporalmente sfasate; le dichiarazioni per rogatoria neutre rispetto alla posizione dell'imputato). La Corte ha inoltre osservato che la sola prospettazione di una diversa qualificazione del reato, meno grave, non è idonea a giustificare la revisione. Per tali motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Fianco normativo relativo alla concorso di persone nel reato; richiamato nell'impianto accusatorio originario.
art. 319 cod. pen.
Norma sulla corruzione per l'articolazione del reato contestato; la condanna originaria faceva riferimento a questa fattispecie nella sua articolazione.
art. 319 bis cod. pen.
Aggravante/forme aggravate della corruzione richiamata nella imputazione principale.
artt. 346 - 346 bis cod. pen.
Fattispecie di traffico di influenze illecite: la Corte ha ritenuto che, anche ove venisse meno l'ipotesi corruttiva, i fatti accertati potrebbero configurare tale reato, per cui la prospettazione di una diversa qualificazione non giustifica la revisione.
art. 629 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli estremi per il procedimento di revisione; richiamata dalla difesa per censurare la decisione.
art. 630 cod. proc. pen.
Prevede la revisione quando sussista inconciliabilita fra giudicati irrevocabili; la Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata per escludere l'inconciliabilita richiesta.
art. 631 cod. proc. pen.
Previsione procedurale collegata alla revisione; richiamata nella contestazione difensiva.
art. 634 cod. proc. pen.
Norma procedurale applicabile nelle fasi di revisione; citata dalla difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione d'inammissibilità; applicata per imporre euro 3000 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La revisione per inconciliabilita di giudicati richiede che le sentenze irrevocabili accertino fatti incompatibili in modo da rendere impossibile la convivenza delle due statuizioni: la mera diversa valutazione o ricostruzione non è sufficiente.
- La prospettazione di una possibile riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave (es. traffico di influenze) non costituisce, di per sé, motivo valido per ottenere la revisione se i fatti accertati restano nel complesso riconducibili a condotte illecite già emerse.
- La 'prova nuova' utile alla revisione deve essere tale da generare un ragionevole dubbio sulla responsabilità penale dell'imputato rispetto all'originario compendio probatorio; prove parziali, temporalmente sfasate o dichiarazioni neutre difficilmente soddisfano questo requisito.
- L'assoluzione di coimputati non determina automaticamente la revisione della condanna dell'intermediario se le decisioni si fondano su accertamenti differenti e non incompatibili sui medesimi fatti.
- In giudizio di revisione il giudice valuta sia l'inconciliabilita dei giudicati sia l'efficacia delle prove nuove in termini di impatto sull'intero compendio probatorio; l'esito negativo può comportare condanna alle spese e sanzione secondo l'art. 616 c.p.p.
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