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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del “provvedimento interdittivo e comunicazione di inefficacia” di cui alla nota prot. 367107 del 24.12.2025 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Condoni del Comune di Cagliari; - della ivi richiamata nota prot. 50191 del 26.11.2025 a firma del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna; - ove d’occorrenza, della “comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. 241/90” di cui alla nota prot. n. 356094 del 12.12.2025 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Condoni del Comune di Cagliari; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo e comunicazione di inefficacia della pratica autocertificativa in sanatoria edilizia, con obbligo di rimozione degli effetti dell'attività edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni proprietaria e procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che ha disposto l'interdizione e comunicato l'inefficacia della pratica autocertificativa in sanatoria edilizia C.U. n. 920597/2025, nonché la nota regionale richiamata dal Comune e la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Dal testo emerge che la controversia riguarda la disponibilità giuridica dell'immobile pubblico e la rilevanza della scadenza del titolo negoziale che consentiva alla società di utilizzarlo. Le censure di merito non sono illustrate analiticamente nell'ordinanza, che si limita a rilevare l'assenza, allo stato della cognizione cautelare, del fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che il titolo negoziale legittimante l'utilizzo del compendio risultava pacificamente scaduto in base agli accordi transattivi intercorsi con la Regione e che l'amministrazione regionale, quale proprietaria del bene, aveva comunicato formalmente al Comune la sopravvenuta inesistenza di qualsiasi titolo di detenzione o disponibilità giuridicamente qualificata in capo alla ricorrente. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio allegato è stato qualificato come essenzialmente economico e quindi suscettibile di ristoro per equivalente; al contrario, la sospensione avrebbe protratto l'utilizzo del bene pubblico in assenza di titolo, compromettendo l'interesse pubblico alla corretta gestione del patrimonio. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata esaminata e respinta per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi impugnata, senza che l'ordinanza ne esamini specificamente la legittimità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, sulla base degli atti disponibili, non risulti il fumus boni iuris delle censure dedotte.
  • La scadenza del titolo negoziale che legittimava l'utilizzo di un bene pubblico e la formale comunicazione, da parte dell'amministrazione proprietaria, dell'assenza di un titolo di detenzione o disponibilità qualificata costituiscono elementi idonei a escludere, allo stato della cognizione cautelare, il fumus boni iuris della pretesa dell'utilizzatore.
  • Il pregiudizio meramente economico, suscettibile di ristoro per equivalente, non integra di regola un periculum in mora tale da giustificare la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo.
  • La tutela cautelare deve bilanciare il pregiudizio del ricorrente con l'interesse pubblico: la sospensione non è giustificata quando comporterebbe la protrazione dell'utilizzo di un bene pubblico in assenza di titolo, compromettendo la corretta gestione del patrimonio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPatrimonio e alienazioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

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