Sentenza del 04/02/2019 n. 216 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo tributario - Ricorso - Contestazioni generiche - Inammissibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe contestazioni generiche contenute nel ricorso sono state considerate inammissibili e non possono essere esaminate dal giudice tributario. La decisione richiama il principio secondo cui l'inammissibilità deriva dalla mancata tempestiva e specifica formulazione dei motivi di impugnazione, senza possibilità di sanatoria mediante un'integrazione surrettizia del ricorso. Il principio è stato ricondotto anche a Cass. n. 8342/2006.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha formulato contestazioni generiche, senza indicare in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto con cui intendeva criticare gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento dell'atto impugnato. Secondo l'art. 18, lettera e), del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve consentire di individuare con precisione l'ambito delle contestazioni. Il giudice non può integrare d'ufficio motivi generici né trasformarli in specifiche censure. Eventuali motivi aggiunti sono ammessi soltanto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 18, lettera e), D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso deve contenere "l'indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda" nonché dei "motivi" del ricorso.
La norma impone al contribuente di esporre motivi specifici, illustrando le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della contestazione, così da delimitare l'oggetto del giudizio e consentire all'amministrazione di difendersi.
Art. 24, D.Lgs. n. 546/1992
La possibilità di introdurre motivi aggiunti è limitata ai casi e alle modalità previste dalla legge e non consente di correggere o integrare liberamente motivi originariamente generici o insufficienti.
Cassazione civile, sentenza n. 8342/2006
Le contestazioni generiche contenute nel ricorso introduttivo sono inammissibili e non possono essere trasformate dal giudice in motivi specifici mediante una surrettizia integrazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso deve indicare in modo chiaro e specifico quali elementi dell'atto impositivo vengono contestati e per quali ragioni di fatto e di diritto.
- Una contestazione meramente generica, come il semplice disconoscimento della pretesa fiscale senza argomentazioni puntuali, può essere dichiarata inammissibile.
- Il giudice non può sostituirsi al contribuente individuando d'ufficio le censure mancanti o interpretando in senso integrativo motivi privi di contenuto specifico.
- Eventuali nuove ragioni di impugnazione devono essere introdotte tempestivamente e soltanto nei casi e con le modalità previste per i motivi aggiunti; non è possibile utilizzare tale strumento per sanare l'originaria genericità del ricorso.
- Per evitare l'inammissibilità è opportuno contestare separatamente gli elementi dell'atto, indicare le norme ritenute violate, spiegare l'errore dell'amministrazione e formulare richieste coerenti con le singole censure.
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