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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30693/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992 da un contribuente residente in un comune colpito dal sisma del 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda di rimborso; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che la disciplina sopravvenuta non incidesse sul riconoscimento del diritto al rimborso in sede di cognizione, ma solo sulla fase esecutiva. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017, sostenendo che, a seguito della modifica, i rimborsi dovessero essere ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto e che la nuova disciplina, già in vigore al momento della decisione impugnata, doveva trovare applicazione anche nel giudizio di cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui lo ius superveniens introdotto dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017, attuato dal provvedimento direttoriale richiamato, non modifica la disciplina sostanziale del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, ma incide soltanto sulla fase procedimentale di attuazione del diritto, ossia sulla liquidazione ed eventuale ottemperanza, in relazione ai limiti delle risorse stanziate. Ne consegue che il diritto al rimborso va accertato nel giudizio di cognizione senza riduzione del quantum per effetto della disciplina sopravvenuta, mentre eventuali profili di riduzione percentuale o di esaurimento delle risorse rilevano nella fase esecutiva. Il ricorso è stato quindi respinto; non vi è stata statuizione sulle spese perché l’intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata utilizzata come norma di censura per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    La Corte lo considera norma che disciplina il diritto al rimborso per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990; nel testo novellato, la disciplina sopravvenuta incide solo sulle modalità attuative e non sull’an e sul quantum del diritto sostanziale.

  • art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    La Corte afferma che la disposizione non modifica il diritto sostanziale al rimborso, ma solo la fase esecutiva/procedimentale, con operatività nei limiti delle risorse stanziate e con eventuale riduzione percentuale in sede di attuazione.

  • artt. 24 e 3 Cost.

    La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la disciplina non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, perché non incide sul diritto sostanziale al rimborso.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta sui rimborsi pubblici si limita a regolare i limiti delle risorse disponibili e le modalità di erogazione, essa non incide sul riconoscimento in cognizione del diritto sostanziale al rimborso, ma solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza.
  • La questione relativa alla riduzione percentuale dei pagamenti per insufficienza di fondi non appartiene al giudizio di accertamento del diritto, bensì alla fase di attuazione del credito già riconosciuto.
  • In presenza di orientamento di legittimità consolidato, la Corte può decidere in camera di consiglio senza ricorrere alla pubblica udienza, escludendo la particolare rilevanza nomofilattica della questione.
  • La modifica normativa sopravvenuta non può essere invocata per negare o comprimere, in sede di cognizione, l’an e il quantum del diritto sostanziale già previsto dalla legge originaria, se il legislatore ha inciso soltanto sui criteri di liquidazione o sulle modalità di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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