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Sentenza

Sentenza del 27/06/2018 n. 666 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA - Doppia imposizione - L'espressione in lingua inglese "contract completion" va intesa come "firma del contratto" - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava il rimborso dell'IVA richiesto dalla società contribuente, sostenendo che la voce fatturata con l'espressione inglese "contract completion" riguardasse la stipula o redazione di un contratto avvenuta all'estero e, pertanto, una prestazione non territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. 633/1972. La controversia riguardava quindi l'interpretazione dell'espressione e la qualificazione della prestazione fatturata.

La decisione

L'appello dell'Ufficio è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che "contract completion" dovesse essere interpretato, nel contesto commerciale e documentale, come firma o perfezionamento operativo del rapporto, non come attività di stipula o redazione contrattuale. La somma fatturata costituiva la quota di acconto spettante allo studio di progettazione italiano per la collaborazione alla progettazione di un'opera da realizzare in Italia, quindi per una prestazione territorialmente rilevante in Italia e soggetta a IVA. È stata confermata la spettanza del rimborso IVA. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 10.000 euro. È stata invece respinta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stato dimostrato un danno concreto.

Norme richiamate

  • Art. 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972

    La norma è stata applicata per stabilire la rilevanza territoriale della prestazione ai fini IVA. Il giudice ha ritenuto che le attività di progettazione e collaborazione tecnica relative a un'opera da realizzare in Italia fossero territorialmente rilevanti in Italia, diversamente da una mera consulenza per la stipula di un contratto all'estero.

  • Art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata non è stata applicata perché la parte contribuente non aveva dimostrato in concreto un danno derivante dalla condotta processuale dell'Ufficio. La semplice proposizione di un appello infondato, in presenza della condanna alle spese, non è stata ritenuta sufficiente.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di espressioni contrattuali straniere occorre considerare non solo il significato letterale, ma anche il contesto commerciale, la natura dei soggetti coinvolti, la documentazione complessiva e la funzione economica del pagamento.
  • La qualificazione fiscale di una prestazione dipende dalla sua effettiva natura e dal collegamento concreto con il territorio, non esclusivamente dalla descrizione utilizzata in fattura.
  • Quando la prestazione riguarda progettazione, pratiche edilizie o attività tecniche relative a un'opera situata in Italia, tali elementi possono dimostrare la rilevanza territoriale italiana ai fini IVA.
  • Per distinguere una prestazione tecnica da una consulenza legale o contrattuale occorre esaminare il soggetto che emette la fattura, l'importo, la struttura del compenso e la documentazione relativa al progetto.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di un danno concreto e di presupposti ulteriori rispetto alla mera soccombenza processuale.

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