Cassazione Penale, Ordinanza n. 02024/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, deducendo vizio di motivazione sulla sussistenza del reato. In particolare, ha contestato l'esclusione della destinazione della sostanza al proprio uso personale esclusivo, sostenendo che la motivazione sarebbe stata illogica nel ritenere la detenzione finalizzata a uso diverso da quello personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il vizio di motivazione dedotto non fosse manifesto, chiarendo che in sede di legittimità è censurabile solo l'illogicità della motivazione che sia percepibile ictu oculi e non richieda una nuova verifica delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata plausibile perché fondata su una pluralità di elementi sintomatici valutati nel loro complesso: diversità delle sostanze detenute, loro frazionamento in porzioni idonee all'immediato consumo e presenza di materiale per il confezionamento di dosi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
È la disposizione incriminatrice per la quale era stata confermata la condanna; la sentenza non ne affronta l'ambito applicativo in astratto, ma la richiama come base del giudizio di merito confermato.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogico, cioè di evidenza immediata e non risolvibile mediante rivalutazione del materiale probatorio.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
È richiamata per definire il parametro del sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato alla manifesta illogicità percepibile ictu oculi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo quando l'illogicità sia manifesta e immediatamente percepibile, senza richiedere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze processuali.
- La destinazione della sostanza stupefacente a uso non personale può essere desunta da una pluralità di elementi sintomatici, valutati in reciproca interazione, come il frazionamento in dosi, la pluralità o diversità delle sostanze detenute e la presenza di materiale per il confezionamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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