Cassazione Penale, Sentenza n. 23980/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per falsità in autocertificazione per l'ammissione al gratuito patrocinio (D.P.R. n.115/2002): il ricorrente contestava l'erronea valutazione del dato reddituale e della composizione del nucleo familiare, la mancata considerazione della specifica procedura civile per il gratuito patrocinio e l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto; chiedeva la derubricazione al fatto base ex art.125, comma 1 del D.P.R. n.115/2002 e l'applicazione dell'art.131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità), oltre a chiedere l'applicazione del minimo della pena. Inoltre contestava la subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità (art.165 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: difetto di specificità e chiarezza nel primo motivo (esposizione confusa e plurima delle doglianze, carenza del presupposto di specificità ex art.606 cod. proc. pen.), e mancata adeguata deduzione circa la particolare tenuità ai sensi dell'art.131-bis cod. pen.; la Corte ha ritenuto infondata la derubricazione richiesta poiché l'ammissione al patrocinio conferita dal Consiglio dell'Ordine ha valore di accoglimento ai sensi degli artt.126 e 127 del T.U.; la valutazione sulla non applicabilità dell'art.131-bis è stata ritenuta congrua in considerazione della rilevante omissione dichiarativa e dell'intensità dell'elemento soggettivo. La censura relativa all'applicazione dell'art.165 cod. pen. è inammissibile perché non sollevata in appello. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico gratuito patrocinio)
artt. 76, 79, 125, 126, 127
Gli artt.76 e 79 riguardano le sanzioni per false dichiarazioni relative al gratuito patrocinio; l'art.125 disciplina le ipotesi di reato con la previsione di una forma aggravata (seconda proposizione). Gli artt.126 e 127 sono interpretati nel senso che il provvedimento di ammissione emesso dal Consiglio dell'Ordine ha valore di ammissione al beneficio e vincola la procedura, incidendo sulla possibilità di riconsiderare l'istanza da parte del giudice procedente solo in caso di rigetto o inammissibilità.
Codice penale
art.131-bis, art.133, art.165
Art.131-bis (causa di non punibilità per particolare tenuità): la Corte ricorda che l'applicazione richiede la valutazione congiunta e positiva di tre indicatori (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado della colpevolezza) e che il giudizio è ancorato alla concreta manifestazione del reato. Art.133 fornisce i criteri per la determinazione della pena da considerare nella valutazione della tenuità. Art.165 (sospensione condizionale della pena): la corretta applicazione di questo istituto può essere sindacata solo se la questione è stata tempestivamente dedotta e sottoposta al giudice d'appello; in mancanza si considera inammissibile in Cassazione.
Codice di procedura penale
art.606, comma 1, lett. c) ed e); artt.606, comma 3; 609, commi 1 e 2
Art.606 indica i motivi tassativi di ricorso in Cassazione e richiede specificità nella formulazione delle doglianze; la carenza di specificità comporta l'inammissibilità. Le norme combinate limitano la cognizione della Corte ai motivi consentiti e affermano l'inammissibilità degli argomenti non tempestivamente svolti in sede di appello.
Massime di principio
- Per la Cassazione è essenziale la specificità e la chiarezza delle censure: motivi confusi o plurimi senza ordinato inquadramento sono inammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessiva e positiva di modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza; la mera ridotta offensività o l'assenza di danno economico non sono di per sé sufficienti.
- Nel contesto del gratuito patrocinio, il provvedimento di ammissione emesso dal Consiglio dell'Ordine ha efficacia valutativa e può influire sulla qualificazione della condotta; la verifica successiva e la revoca non cancellano automaticamente la gravità dell'omissione dichiarativa.
- Questioni rilevabili e deducibili devono essere sollevate tempestivamente in appello: se un profilo di diritto non è stato sottoposto al giudice d'appello, la Cassazione può dichiararlo inammissibile per difetto di sindacabilità.
- La determinazione della pena e l'applicazione delle attenuanti costituiscono aree di discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio motivazionale o violazione di legge evidente; richieste generiche di riduzione sono spesso inammissibili.
- Per difendersi efficacemente in casi di accuse per false dichiarazioni al fine di ottenere benefici pubblici, è importante documentare in modo completo la composizione del nucleo familiare e la consistenza reddituale, nonché sollevare subito in primo o secondo grado tutte le eccezioni procedurali e di diritto rilevabili.
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