Sentenza del 16/12/2015 n. 25278 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva riconosciuto alla società il diritto al rimborso del 90% delle somme versate per ILOR, IRES e IVA relativamente agli anni 1990-1992. Il beneficio derivava dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, previsto per i contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il dubbio principale riguardava l'applicabilità della riduzione e del rimborso all'IVA, alla luce del diritto dell'Unione europea e della precedente sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, causa C-132/06.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente alla parte relativa all'IVA, sulla base dell'ordinanza della Corte di giustizia UE del 15 luglio 2015, causa C-82/14, secondo cui la riduzione del 90% e il rimborso dell'IVA previsti dalla normativa italiana contrastano con il principio di neutralità fiscale e impediscono la riscossione integrale dell'imposta. Per le imposte diverse dall'IVA, il beneficio è stato invece ritenuto astrattamente applicabile, trattandosi di una misura speciale di natura agevolativa e compensativa per i soggetti colpiti dal terremoto. La sentenza impugnata è stata cassata e la controversia è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per la rideterminazione del dovuto.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Prevede, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, una riduzione del 90% delle imposte relative agli anni 1990, 1991 e 1992 e il rimborso delle somme già versate nella medesima proporzione.
La norma è stata interpretata come misura speciale, con finalità anche compensativa o indennitaria, applicabile alle imposte diverse dall'IVA. Non può invece essere applicata all'IVA, perché il relativo rimborso comprometterebbe la neutralità dell'imposta e la riscossione integrale del tributo.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8 e 9
La Corte di giustizia UE, nella causa C-132/06, ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario tali disposizioni nella parte in cui consentivano la definizione agevolata di rapporti relativi all'IVA.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Le disposizioni ostano a una normativa nazionale che riduca del 90% l'IVA dovuta o riconosca il rimborso di una quota dell'IVA già versata, poiché ciò viola il principio di neutralità fiscale e non garantisce la riscossione integrale dell'imposta.
Corte di giustizia UE, ordinanza 15 luglio 2015, causa C-82/14
Ha stabilito che il beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 non è applicabile all'IVA.
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, art. 3
Individua le province di Catania, Ragusa e Siracusa interessate dagli eventi sismici cui si riferisce l'agevolazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali straordinarie riconosciute per eventi calamitosi devono essere interpretate distinguendo tra imposte armonizzate a livello europeo, come l'IVA, e tributi interni.
- Un beneficio nazionale non può ridurre o rimborsare l'IVA in modo generalizzato se ciò compromette il principio di neutralità fiscale o la riscossione integrale dell'imposta dovuta.
- Il fatto che una norma nazionale preveda espressamente un rimborso non è sufficiente: per l'IVA occorre verificare la compatibilità della misura con il diritto dell'Unione europea.
- Le limitazioni europee riferite all'IVA non si estendono automaticamente alle imposte interne diverse dall'IVA, per le quali può restare applicabile una disciplina agevolativa nazionale.
- In presenza di una sentenza europea vincolante, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna incompatibile, anche se la misura era stata precedentemente riconosciuta da prassi amministrativa o giurisprudenza nazionale.
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