Sentenza del 26/09/2019 n. 5484 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Vizio di notifica - Firma digitale - Firma elettronica qualificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione di un documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata diversa dalla firma CAdES, normalmente associata al formato p7m. Il motivo di contestazione era l'asserita invalidità della notifica per l'utilizzo di una tipologia di firma non riconducibile al formato CAdES.
La decisione
La contestazione è stata respinta: l'apposizione su un documento informatico di una firma digitale o di una firma elettronica qualificata non necessariamente in formato CAdES non costituisce, di per sé, un vizio di notificazione. L'art. 22 del D.lgs. n. 82 del 2005 richiede una firma digitale o altra firma elettronica qualificata, senza imporre espressamente il formato CAdES o l'estensione p7m. Pertanto, ove la firma sia valida e idonea a garantire autenticità e integrità del documento, la notifica conserva efficacia.
Norme richiamate
Art. 22 del D.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari ai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c. se ad essi è apposta una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
La disposizione non impone l'uso della firma CAdES né del formato p7m; è sufficiente una firma digitale o altra firma elettronica qualificata valida, purché idonea a garantire l'autenticità e l'integrità del documento.
Art. 2714 del codice civile
La norma è richiamata per attribuire efficacia probatoria alle copie degli atti pubblici quando rispettano i requisiti previsti dalla legge.
Art. 2715 del codice civile
La norma è richiamata in relazione all'efficacia probatoria delle copie delle scritture private e degli altri documenti, secondo i requisiti stabiliti dall'art. 22 del Codice dell'amministrazione digitale.
Massime di principio
- La mera assenza del formato CAdES o dell'estensione p7m non determina automaticamente l'invalidità della notificazione.
- Per valutare la validità della firma occorre verificare se essa sia effettivamente una firma digitale o una firma elettronica qualificata riconosciuta, non soltanto l'estensione del file.
- Un vizio formale della firma rileva solo se compromette concretamente l'autenticità, l'integrità, la provenienza o la leggibilità del documento, oppure impedisce al destinatario di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
- Nelle notifiche telematiche è quindi necessario distinguere tra requisiti sostanziali della firma e semplice formato tecnico del contenitore informatico.
- La verifica va comunque effettuata alla luce della disciplina processuale applicabile e delle regole tecniche vigenti al momento della notificazione.
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