Sentenza del 05/04/2022 n. 10899 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego di detassazione (TARSU) relativo all'area di vendita all'ingrosso di mq 9.749 per gli anni 2010 e 2012. La contribuente sosteneva che nell'area si producevano rifiuti speciali e imballaggi secondari/terziari non conferiti al servizio pubblico e che li avviava a recupero/smaltiva a proprie spese; richiedeva quindi l'esenzione o la riduzione/definizione del presupposto impositivo. Il Comune contestava la qualificazione e la delimitazione delle aree e la correttezza della documentazione probatoria, sostenendo l'applicabilità della privativa comunale e della tassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in parte, ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente considerato le diverse categorie di rifiuti indicate nella denuncia di variazione e le relative discipline differenziate. La Corte ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia perché riesamini le fattispecie conformandosi ai principi di diritto esposti (in particolare valutare separatamente imballaggi terziari, imballaggi secondari e rifiuti speciali, la prova dell'avvio al recupero/smaltimento e l'ambito di applicazione dell'art. 62 D.Lgs. 507/1993). Ha inoltre disposto la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi...
Esclude dalla tassazione solo la porzione di superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali; il Comune può disciplinare percentuali di riduzione nei regolamenti ma non può estendere automaticamente l'esenzione oltre i casi previsti. Va verificata la delimitazione dell'area e la prova circa la produzione esclusiva di rifiuti speciali.
D.Lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), art. 21
Attribuisce ai Comuni il potere di assimilare rifiuti speciali ai rifiuti urbani secondo criteri di qualità e quantità, ma richiede provvedimenti e criteri applicativi; l'assimilazione non è automatica e va valutata secondo i criteri previsti.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 34-38, 43, 49
Stabilisce un regime speciale per gli imballaggi: responsabilità dei produttori/utilizzatori per la gestione; divieto di immissione nel normale circuito di raccolta degli imballaggi terziari; gli imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico solo se prevista raccolta differenziata; la tariffa deve prevedere riduzioni in caso di dimostrata avvenuta avviamento al recupero.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 e art. 195
Definisce la nozione di rifiuto urbano e la possibilità, per i Comuni, di assimilare rifiuti speciali ai rifiuti urbani nei limiti e secondo criteri che la legge e i regolamenti statali/municipali devono indicare; evidenzia la necessità di criteri statutari per una legittima assimilazione.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 221
Prevede che il servizio pubblico non è tenuto al ritiro di alcuni imballaggi (es. terziari); quindi, l'assenza di servizio pubblico può incidere sull'applicabilità della privativa comunale e sulla tassazione.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238
Disciplina il passaggio/abolizione di precedenti sistemi tariffari (TIA/TARSU) e la loro vigenza transitoria, utile per ricostruire il regime applicabile nel periodo controverso.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 184
Ha congelato per il 2007 (e per il periodo successivo tramite proroghe) il regime di prelievo vigente, facendo permanere l'efficacia di norme/regolamenti comunali antecedenti fino all'adozione del regolamento statale necessario.
Massime di principio
- Distinguere sempre le diverse categorie di rifiuti (rifiuti speciali, imballaggi secondari, imballaggi terziari e rifiuti assimilati) perché ciascuna categoria segue regole giuridiche e fiscali differenti.
- Gli imballaggi terziari sono generalmente esclusi dalla raccolta urbana e non devono essere automaticamente assoggettati alla privativa comunale; per gli imballaggi secondari la rilevanza dipende dall'esistenza di raccolta differenziata pubblica e dalla prova di avvio al recupero.
- Il contribuente che chiede detassazione ha l'onere di indicare l'area interessata con chiarezza e di fornire documentazione valida (contratti/conferimenti a soggetti autorizzati, fatture, attestazioni) per dimostrare l'avvio al recupero o l'autosmistamento.
- Il Comune non può assumere una qualificazione unitaria dei rifiuti senza considerare la denuncia del contribuente e la prova prodotta; il giudice deve valutare separatamente natura dei rifiuti, esistenza del servizio pubblico e prova dell'avvio al recupero.
- In assenza di criteri statali chiari, le delibere comunali di assimilazione devono rispettare i criteri quantitativi/qualitativi imposti dalla normativa e possono essere disapplicate in parte se contrastano con norme sovraordinate (es. divieti sul conferimento di imballaggi terziari).
- Nei procedimenti simili conviene sempre documentare con evidenza la mancata esistenza del servizio pubblico per la specifica tipologia di rifiuto e gli accordi con gestori privati per lo smaltimento/recupero, chiedendo il riconoscimento della riduzione o esclusione dalla tassazione in concreto.
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